Principio di causalità in materia di spese di lite
Pubblicato il 29/01/18 00:00 [Doc.4186]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ. 23 gennaio 2018, n. 1572.
Va dato seguito alla giurisprudenza secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91, cod. proc. civ.., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo periodo del primo comma del suddetto articolo, l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata.
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