Ditta, segni distintivi e concorrenza sleale confusoria
Pubblicato il 05/02/18 00:00 [Doc.4215]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott. Guido Romano

Segni distintivi - Percezione del pubblico - Elemento posizionato per primo

In un segno distintivo composto da una pluralità di elementi denominativi, l'attenzione del pubblico si concentra maggiormente sull' elemento posizionato per primo, piuttosto che sui successivi, essendo il primo ad essere pronunciato dal consumatore e tanto più ciò vale nel caso di specie ove tale aggiunta non risulta sufficiente a superare l'identità visiva e fonetica della ditta e dell'insegna del reclamante che riproduce pedissequamente ed integralmente il "cuore" del segno distintivo del ricorrente.


Ditta - Segni distintivi - Tutela - Priorità a chi ha iscritto per primo la stessa nel registro imprese - Confondibilità potenziale presso il pubblico in ragione della sovrapposizione dell'oggetto e del luogo di svolgimento dell'attività - Coesistenza protratta nel tempo con altro segno distintivo simile e confondibile - Sviamento della clientela

il titolare della ditta che per primo ha iscritto la stessa nel registro imprese ha diritto di opporsi all'uso da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e laddove vi sia confondibilità potenziale presso il pubblico in ragione della sovrapposizione dell'oggetto e del luogo di svolgimento dell'attività, e di richiedere che l'impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria. La coesistenza protratta nel tempo con altro segno distintivo simile e confondibile può determinare, infatti, un annacquamento del potere distintivo del segno simile e confondibile ed un inevitabile sviamento della clientela, tali da ritenere sussistente il periculum e giustificare l'accoglimento del ricorso cautelare (Tribunale Roma, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 11/07/2008).


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