Vendita carburanti alla frontiera: il "pieno" sblocca l'accisa sospesa
Pubblicato il 12/02/18 00:00 [Doc.4241]
di Redazione IL CASO.it
Gli eurogiudici ritengono che i distributori in questione sono "depositi fiscali" e i combustibili ivi conservati restano esenti fino a quando non finiscono nei serbatoi dei veicoli
La Commissione europea ha chiesto agli eurogiudici di constatare se la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una legislazione che autorizza la vendita di prodotti petroliferi esenti da accisa da parte dei distributori di benzina di una società ai valichi di frontiera con paesi terzi quali la Repubblica di Turchia, quella di Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, abbia violato gli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2008/118/Ce del Consiglio relativa al regime generale delle accise.
Il diritto dell'Unione
L'articolo 7 della citata direttiva prevede che l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro in cui avviene l'immissione in consumo, intendendosi per "immissione in consumo" lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa.
Il procedimento precontenzioso
Sulla base di una denuncia, la Commissione ha acquisito informazioni sulla vendita in regime di esenzione di prodotti petroliferi venduti da una società attraverso propri distributori di benzina localizzati ai valichi di frontiera e, ritenendo possibile che tale regime normativo greco potesse essere contrario alla direttiva 2008/118, ha invitato la Repubblica ellenica a fornirle informazioni.
Quest'ultima ha così risposto che i distributori di benzina in questione, nei quali possono rifornirsi di carburante i conducenti di paesi terzi che si dirigono verso tali paesi, operano come deposito fiscale e procedono, in applicazione di una procedura semplificata, all'esportazione dei prodotti petroliferi. Di conseguenza i diritti di accisa non sarebbero esigibili.
La Commissione ha contestato alla Grecia che la vendita dei prodotti petroliferi in regime di esenzione fosse contraria alla direttiva 2008/118.
La Repubblica ellenica ha confermato la propria posizione e ribadito che la vendita, in regime di esenzione, di prodotti sottoposti ad accisa ai valichi di frontiera è conforme al diritto dell'Unione, perché la procedura di esportazione semplificata applicabile consente di garantire che i prodotti petroliferi non siano consumati nel territorio greco, ma siano esportati verso paesi terzi.
Avverso le risposte fornite dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea.
Il ricorso
Diversamente da quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, la Commissione ritiene che i distributori di benzina oggetto di contenzioso costituiscono "depositi fiscali" ai sensi della direttiva 2008/118 e che, pertanto, i prodotti petroliferi ivi conservati sono soggetti a un regime di sospensione dall'accisa fino al momento in cui è effettuato il riempimento dei serbatoi di carburante dei veicoli.
Di conseguenza, l'accisa diventerebbe esigibile in ragione del fatto che i carburanti si svincolano, nel territorio greco, dal regime di sospensione dell'accisa, come confermato dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, secondo cui "lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa" costituisce un'immissione in consumo.
In linea con tale principio, il momento in cui l'accisa diventa esigibile sarebbe "l'immissione in consumo" e non il "consumo" stesso, dimodoché l'esigibilità diventa indipendente dalla distanza che separa un punto di vendita dalla frontiera esterna di uno Stato membro.
Parimenti infondato è l'argomento secondo cui la vendita di prodotti petroliferi da parte della società nei distributori di benzina ai valichi di frontiera non comporterebbe l'esigibilità delle accise, dal momento che i carburanti - quando si svincolano dal regime di sospensione dall'accisa - sono immediatamente posti in un "regime doganale di esportazione" per effetto di una procedura semplificata.
A parere della Commissione, infatti, lo svincolo di tali prodotti dal regime di sospensione, costituirebbe necessariamente un'immissione in consumo, dal che l'esigibilità dell'accisa.
Il giudizio della Corte
La Corte di giustizia europea ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dalla Commissione europea e ha disposto che la normativa ellenica di cui si parla è contraria alle disposizioni contenute nella direttiva 2008/118.
In merito all'esigibilità dell'imposta, la Corte ha precisato che l'accisa diviene esigibile al momento "dell'immissione in consumo" e nello Stato membro in cui detta immissione ha luogo. Inoltre, deve intendersi per "immissione in consumo" lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione.
Inoltre, aggiunge che i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare liberamente in regime di sospensione d'imposta nel territorio dell'Unione e che l'accisa, concernente i prodotti in esso rientranti, diventa esigibile (benché il fatto generatore dell'imposizione si sia già realizzato) al momento in cui è soddisfatta la condizione di esigibilità.
Ai fini del corretto funzionamento del mercato all'interno della Ue è necessario, peraltro, che le nozioni di "svincolo" e di "immissione in consumo", rilevanti per l'esigibilità dei diritti di accisa, siano interpretate in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.
Nel caso concreto, gli eurogiudici hanno rilevato che lo svincolo dal regime di sospensione dall'accisa dei prodotti petroliferi, oggetto di contenzioso, avviene al momento del rifornimento dei veicoli nel territorio della Repubblica ellenica, che comporta anche la loro immissione in consumo: è in questo momento che l'imposta diventa esigibile.
Pertanto, la normativa ellenica che consente la fornitura di tali prodotti in regime di esenzione, non può che essere contraria a tale disposizione.
Di conseguenza, poiché il riempimento dei serbatoi di carburante dei veicoli è qualificabile come "svincolo" e costituisce "immissione in consumo", la circostanza che, successivamente a tale momento, i carburanti siano sottoposti a un "regime doganale di esportazione" non ha alcun effetto sull'esigibilità dell'accisa.
Il principio di diritto
Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto:
"Avendo adottato e mantenuto in vigore una legislazione che autorizza la vendita di prodotti petroliferi esenti da imposta da parte dei distributori di benzina della Katastimata Aforologiton Eidon AE ai valichi di frontiera di Kipoi Evrou (Grecia), di Kakavia (Grecia) e di Evzonoi (Grecia), che si trovano tutti in regioni confinanti con paesi terzi, ovvero, rispettivamente, con la Repubblica di Turchia, con la Repubblica di Albania e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE".
Data della sentenza
08 febbraio 2018
Numero della causa
C?590/16
Nome delle parti
Commissione europea
contro
Repubblica ellenica
Emiliano Marvulli
pubblicato Giovedì 8 Febbraio 2018
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