Sono nulli i contratti bancari conclusi dalla c.d. banca di fatto
Pubblicato il 12/03/18 00:00 [Doc.4373]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura di Alberto Mager

Contratti bancari - Banca di fatto - Libretto di deposito a risparmio - Nullità dei contratti stipulati - Affermazione - Carattere relativo o di "di protezione" della nullità - Esclusione
Sono nulli i contratti bancari (artt. 1834-1860 c.c.) conclusi da un soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed all'esercizio del credito, privo però dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 14 del TUB. La rilevanza degli interessi generali sottesi a tale ipotesi di nullità esclude che il vizio si configuri come nullità di protezione.

Contratti bancari - Banca di fatto - Nullità dei contratti stipulati - Verifica del giudice di merito circa l'operare della conversione ex art. 1424 c.c. - Necessità - Rilevabilità d'ufficio della conversione del negozio nullo - Esclusione
Accertata la nullità dei contratti bancari stipulati dalla c.d. banca di fatto, il giudice di merito deve verificare, nell'ambito della sua insindacabile indagine in fatto, se vi sono i presupposti per la conversione ex art. 1424 c.c. di tali contratti in negozi di diritto comune, a condizione però che le parti facciano richiesta di avvalersi di tale istituto, non essendo la conversione rilevabile d'ufficio dal giudice.


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