Può accedere alla procedura di Sovraindebitamento ex l. 3/2012 anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile
Pubblicato il 16/03/18 10:30 [Doc.4432]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 12 marzo 2018 - Pres., rel. Francesca Miconi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Crisi da Sovraindebitamento - Accesso alla procedura ex l. 3/2012 - Socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile - Istanza di nomina del professionista facente funzioni di O.C.C. - Ammissibilità

La qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento, e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 l. fall., non esclude l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d'altra parte, l'art 12 comma 5 l.3/2012 prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell'art 9 della legge delega n. 155/2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente.





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