Cartolarizzazione e prova agevolata del credito bancario ex art. 50 T.U.B.
Pubblicato il 20/03/18 06:48 [Doc.4439]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Paolo Bontempi
Credito bancario - Cessione nell'ambito di operazione di cartolarizzazione - Prova agevolata del credito ex art. 50 T.U.B.
Alla società che agisce in sede monitoria per far valere un credito bancario di cui si sia resa cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione non è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto in quanto la prova agevolata del credito bancario, prevista dall'art. 50 del T.U.B., deve ritenersi utilizzabile anche da parte della stessa, sempre che l'estratto conto certificato sia stato rilasciato dalla banca cedente.
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