Usura, tasso soglia e rilevazione del T.E.G.M.
Pubblicato il 26/03/18 00:00 [Doc.4468]
di Redazione IL CASO.it
Con riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore, attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto alcun rinvio ad un aggregato di costi connessi al credito stabilito in via autonoma dalla norma secondaria. Ai sensi della L. n. 108/1996, l'integrazione dell'art. 644 c.p. - norma penale in bianco - non viene effettuata certamente dalle circolari della Banca d'Italia via via emanate nel tempo (delle quali risultano almeno dieci versioni a far tempo dall'entrata in vigore della precitata Legge), bensì, per il tramite dell'art. 2 della medesima Legge, dalla rilevazione pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale. Eventuali errori dei criteri di rilevazione dei tassi medi praticati nel mercato creditizio per le varie tipologie di operazioni che abbiano comportato un determinato T.E.G.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - T.E.G.M. a sua volta preso in considerazione, previa adozione dei correttivi e della maggiorazione previsti dall'art. 2, comma 1, ultimo inciso e dal comma 4 della medesima disposizione, ai fini della fissazione del tasso soglia antiusura attraverso Decreto Ministeriale - non può certo impedire che la verifica del rispetto della disciplina imperativa in sede giudiziale venga compiuta esclusivamente facendo riferimento a detto tasso soglia (e, quindi, al D.M. integrativo del precetto legale, nel senso sin qui chiarito);
La rilevazione del T.E.G.M. è finalizzata ad enucleare un indicatore medio del mercato "fisiologico" del credito, mentre per l'individuazione del tasso della singola operazione creditizia rispetto alla quale effettuare il raffronto con il tasso soglia ai fini della verifica antiusura, il Legislatore ha piuttosto consapevolmente considerato l'intero costo del finanziamento complessivamente inteso, trovando la omnicomprensiva nozione di "collegamento" all'erogazione del credito - che esprime evidentemente un concetto di ampia correlazione "teleologica" - giustificazione, per l'appunto, in tale peculiare ed inequivoca voluntas legis.
L'art. 3 dei Decreti Ministeriali succedutisi negli ultimi anni, laddove prescrive che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia inerente alle varie operazioni creditizie, "si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia", si configura in realtà illegittimo, non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d'Italia ai fini della selezione dei criteri di calcolo e dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l'individuazione del tasso medio di mercato delle varie operazioni creditizie essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto della soglia legale antiusura, avente natura giuridica. Non può ritenersi che le istruzioni della Banca d'Italia (sicuramente prive di efficacia vincolante per l'Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad integrare la disciplina di Legge.
La pronuncia della Cassazione 12965/2016 (così come quella "gemella" n. 22270/2016) risulta fondata sull'apodittico postulato della presunta necessaria omogeneità dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e del calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia, laddove la stessa Corte ha rilevato "è ragionevole debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M. e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale" - presupposto che, per quanto chiarito, non trova in realtà riscontro nel diritto positivo e tanto meno nella ratio legis - per inferire da siffatta petizione di principio la conclusione per la quale "se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato";
La stessa Corte regolatrice, con sentenza n. 8806 del 05.04.2017, ha peraltro enunciato principi radicalmente contrapposti rispetto a quelli già recepiti nelle succitate sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria degli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità ed anteponendo, in chiave ermeneutica, l'imprescindibile "centralità sistematica" della formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l'art. 644 c.p.; ribadendo al tempo stesso, in tale contesto, il principio di diritto fondato sull'inerenza del costo all'erogazione del credito, elemento "necessario e sufficiente" per il riscontro dell'eventuale usurarietà.
© Riproduzione Riservata