Attività sportiva dilettantistica: dal 2018 anche come impresa _ 2
Pubblicato il 27/03/18 00:00 [Doc.4472]
di Redazione IL CASO.it


La più rilevante agevolazione fiscale prevista a favore delle ssdl (a patto che abbiano ottenuto il riconoscimento del Coni) è la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società

A favore delle neonate società sportive dilettantistiche lucrative sono previste rilevanti agevolazioni fiscali in materia Ires e Iva. Particolare attenzione, inoltre, viene riservata al lavoro svolto al loro interno.

Ires
(articolo 1, comma 355, legge 205/2017)
Innanzitutto, il legislatore stabilisce che nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative l'Ires è ridotta alla metà (quindi dal 24% al 12%), a patto che le stesse siano riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
L'agevolazione, peraltro, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" (regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, il cui articolo 3 prevede che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari).
Come si legge nella relazione illustrativa della legge di bilancio, "questa disposizione segna la cifra essenziale della riforma: se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i (…) benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell'anzidetto parziale regime di favore".

Iva
(articolo 1, comma 357, legge 205/2017)
Anche in materia di imposta sul valore aggiunto le ssdl sono destinatarie di una specifica norma di favore. Infatti, si prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (numero 123-quater, Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972).
Anche questa agevolazione è subordinata al riconoscimento sportivo della società da parte del Comitato olimpico nazionale.

Le collaborazioni all'interno delle ssdl
(articolo 1, commi 356, 358, 359, 360, legge 205/2017)
Particolare attenzione viene riservata, inoltre, alla disciplina del lavoro svolto all'interno delle società sportive dilettantistiche lucrative.
Innanzitutto, il legislatore interviene sulla disciplina dei contratti di lavoro e sulla nuova normativa in tema di mansioni dettata dal Dlgs 81/2015, il cui articolo 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) stabilisce, al comma 1, che, a partire dal 1° gennaio 2016, "si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Il successivo comma 2 contiene l'elenco delle ipotesi a cui la disposizione precedente non si applica, tra le quali rientrano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 289/2002.
Orbene, il comma 356 della legge di bilancio 2018 aggiunge all'elenco anche le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle neonate delle società sportive dilettantistiche lucrative. Anche a queste collaborazioni, pertanto, non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Non a caso, il successivo comma 358 precisa che tali prestazioni costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia, rispetto a questo profilo, la disposizione attribuisce al Coni una decisiva funzione ermeneutica: esso, infatti, è chiamato, con propri atti di indirizzo interpretativo e applicativo, a individuare le prestazioni rese a fini istituzionali a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative (nonché delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche non lucrative) che costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto al trattamento fiscale, il comma 359 prevede che:
i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi (ex articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir)
i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex articolo 50, Tuir).
In tal modo, il legislatore differenzia il regime fiscale delle collaborazioni in base alla natura non lucrativa o lucrativa del soggetto committente.

Sul versante previdenziale, il comma 360 stabilisce che i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.
Inoltre, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi a partire dal 2018), la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Infine, si prevede che nei confronti dei collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


Fine
La prima puntata è stata pubblicata martedì 20 marzo

Gennaro Napolitano
pubblicato Venerdì 23 Marzo 2018


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