Avvocato: poche parcelle ed esiguo reddito dichiarato
Pubblicato il 29/03/18 08:45 [Doc.4488]
di Redazione IL CASO.it


Poche parcelle emesse ed esiguo reddito dichiarato, a fronte di numerose prestazioni, anche di non modico valore, rese dinanzi a giudici di pace e tribunali, sia civile sia amministrativo

L'omessa fatturazione da parte dell'avvocato dei corrispettivi conseguiti nello svolgimento della professione giustifica l'accertamento di maggiori redditi, non essendo credibile una rinuncia sistematica ai compensi.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 6215 dello scorso 14 marzo con cui ha rigettato la specifica doglianza di un contribuente.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda riguarda un avviso di accertamento induttivo emesso nei confronti di un avvocato per gli anni di imposta 2007 e 2009.
La Ctr Campania, accogliendo l'appello dell'ufficio, confermava la legittimità degli atti impugnati.
Secondo i giudici di appello, la rinuncia "diffusa e sistematica" ai compensi per le prestazioni professionali, anche di non modico valore, rese sia dinanzi ai giudici di pace che al tribunale civile e amministrativo, connotava di gravità, precisione e concordanza, le presunzioni di maggiori redditi accertati induttivamente dall'Amministrazione finanziaria, ex articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973, trattandosi di comportamento che, tenuto conto del modesto numero di fatture emesse e dell'esiguità del reddito dichiarato, configgeva con le elementari regole di ragionevolezza, non superabile dalle dichiarazioni rese da alcuni clienti, in quanto prive di intrinseca credibilità.

Col successivo ricorso per Cassazione, il professionista denunciava, tra l'altro, violazione di legge sub specie di carenza dei presupposti giustificativi dell'accertamento induttivo nonché di violazione dei criteri legali di valutazione della prova.
Tale censura è stata considerata infondata alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa fatturazione di corrispettivi conseguiti nello svolgimento di attività professionale giustifica ampiamente il ricorso all'accertamento induttivo (cfr Cassazione, 1942/2007 e 11680/2002). Ciò in quanto presupposto di questa tipologia di accertamento è il disconoscimento dell'intero impianto contabile per la presenza di irregolarità formali così numerose da rendere la contabilità inattendibile nonché carente dal punto di vista della sistematicità.
In questi casi l'ufficio può anche prescindere, nella ricostruzione del reddito, dalle risultanze delle scritture contabili, procedendo in base a dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, avvalendosi cioè anche di presunzioni cosiddette "supersemplici", prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (cfr Cassazione, 13735/2016, 18902/2011).

Ulteriori osservazioni
Nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria presume l'incasso di proventi "in nero" nei confronti dei professionisti, derivanti da prestazioni effettuate a titolo gratuito, si avvale, di norma, dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973 e dall'articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972.
Utilizzando gli strumenti informativi a sua disposizione e/o per mezzo di questionari e controlli esercitati presso lo studio del professionista, l'Amministrazione finanziaria contestava l'omessa fatturazione dei compensi relativi a prestazioni rese dal professionista a titolo gratuito, ritenendo irragionevole e antieconomico lo svolgimento di un'attività senza che sia percepito alcun compenso.

Sulla legittimità della metodologia fondamentale è stata la sentenza della Cassazione 1915/2008.
La controversia riguardava un contribuente che risultava amministratore di una srl e amministratore di condominio; per lo svolgimento di questi incarichi, il contribuente non aveva percepito alcun compenso.
L'Agenzia delle entrate, presumendo che il mandato di amministratore di società dovesse essere svolto a titolo oneroso (articolo 2389 del codice civile), aveva ritenuto manifestatamente irragionevole e antieconomico l'espletamento gratuito dell'attività con conseguente emissione di un avviso di accertamento induttivo.
La correttezza dell'operato degli uffici veniva confermata sia nei giudizi di merito che, infine, dalla Cassazione.

In questa sede, la Corte suprema, in primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento del reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) il quale consente di desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 7680/2002; n. 10802/2002; n. 1821/2001)".
A tal fine non occorre che fra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
In secondo luogo, è stato affermato che è legittima la presunzione secondo cui le attività in oggetto (amministratore di società e di condominio) diano luogo a compenso.

Secondo i giudici di legittimità il contribuente non aveva offerto prova della gratuità degli incarichi, né di altri elementi idonei a escludere la realizzazione di reddito fiscalmente rilevante.
Il contribuente avrebbe dovuto, infatti, supportare le proprie difese attraverso altri elementi probatori oggettivi (ad esempio, statuto dal quale si evinca la deroga all'onerosità della prestazione, bilancio approvato e relativo verbale di approvazione, delibera assembleare dalla quale risulti la gratuità dell'incarico, conti relativi ai compensi erogati agli amministratori, eccetera).
A tal fine, il verbale assembleare di approvazione del bilancio (dal quale emergeva l'assenza di utili), di per sé, non era stato ritenuto sufficiente per superare le presunzioni degli uffici.

A proposito della prova contraria, secondo la giurisprudenza successiva, può ragionevolmente ritenersi che una prestazione sia resa a titolo gratuito purché venga dimostrato che la stessa abbia come finalità l'ampliamento della clientela e si tratti di prestazioni numericamente contenute rispetto alla mole di attività del professionista (cfr Cassazione, 21972/2015).
Emblematica in proposito la vicenda conclusa con la sentenza della Ctr Liguria n. 660 del 2016, relativa al caso di un consulente fiscale che aveva effettuato prestazioni (invio telematico di 497 dichiarazioni e tenuta della contabilità) senza percepire alcun compenso, vuoi per mero spirito di liberalità, vuoi perché il compenso non era stato riscosso per morosità.
La Ctr ha rigettato l'appello del contribuente evocando proprio la sentenza della Cassazione 21972/2015, ma ritenendo che, nel caso di specie, le generiche giustificazioni fornite dal contribuente e, soprattutto, "il fatto che le dichiarazioni non fatturate siano in numero preponderante rispetto a quelle fatturate, faccia ritenere corretto l'operato dell'ufficio e ineccepibile la decisione di primo grado".
Francesco Brandi
pubblicato Mercoledì 28 Marzo 2018
fonte www.fiscooggi.it


© Riproduzione Riservata