Legittima la rinuncia al diritto di proprietà
Pubblicato il 29/03/18 08:43 [Doc.4490]
di Redazione IL CASO.it


Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

Roma, 15 marzo 2018

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
LORO SEDI
Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI
e, p.c., All'Avvocatura Generale dello Stato
Avv. Giovanni Palatiello
Tipo Affare AL 37243/17 Sez. III
Ministero della Giustizia
Ufficio di Gabinetto
Ufficio Legislativo
Al Capo Dipartimento
per gli Affari di giustizia
Al Direttore Generale
della Direzione della Giustizia civile
Al Consiglio Nazionale del Notariato

Oggetto: Rinuncia al diritto di proprietà immobiliare.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 137950 del 14 marzo 2018, nell'esprimere un parere di massima in ordine alla possibilità, per il privato, di rinunziare con atto unilaterale redatto dal notaio, al diritto di proprietà su un bene immobile a rischio di dissesto idrogeologico (c.d. "rinuncia abdicativa"), ha esaminato le varie questioni che riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 827 c.c., che prevede che "i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato".
Nel parere sono state esaminate le principali problematiche prospettate in giurisprudenza e dalla dottrina circa l'ammissibilità di tale tipo di rinunzia, dei limiti che potrebbero riscontrarsi, in concreto, anche in considerazione dei valori costituzionali e della moderna concezione della causa del negozio giuridico, e degli effetti della stessa. Sono state individuate possibili cause di nullità della rinuncia c.d. abdicativa alla proprietà immobiliare. Inoltre sono stati esaminati aspetti relativi alla possibile responsabilità del rinunciante ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i danni a cui questi abbia dato causa con il fatto proprio omissivo (in quanto tali di natura permanente).
Inoltre l'Avvocatura ha sottolineato, in conclusione, "come, anche per il rispetto dei principi di leale collaborazione e di buonafede in senso oggettivo, il rinunciante sia comunque chiamato a dare comunicazione al Demanio dell'atto dismissivo".
A tal proposito l'Avvocatura ha suggerito a questo Ufficio Centrale di "invitare i Consigli Notarili ad adoperarsi affinché i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia del Demanio, al fine di consentire a quest'ultimo di adottare tutte le iniziative opportune anche a tutela della pubblica incolumità, nelle more dell'eventuale esperimento dell'actio nullitatis".
Accogliendo tale suggerimento, si pregano le SS.LL. di voler trasmettere copia della presente nota ministeriale a mezzo PEC ai Consigli Notarili di competenza, dandone assicurazione a questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano


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