Guida in stato di ebrezza ed accertamenti ematici
Pubblicato il 05/04/18 00:00 [Doc.4503]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Ugo Leonetti
Guida in stato di ebrezza - Mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Prelievi senza consenso per esclusive necessità di accertamento giudiziario - Inutilizzabilità della prova.
In tema di guida in stato di ebrezza, ove il prelievo ematico sia stato eseguito dai medici dell'ospedale non per necessità sanitarie ma a richiesta degli agenti di p.g. per approfondire un'ipotesi di reità che risultava possibile in base ad un apprezzamento empirico, in assenza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 dip. att. c.p.p., l'esito dell'analisi eseguita sul campione ematico è inutilizzabile e quindi inidonea a dare prova che l'imputato si trovasse nel particolare stato di alterazione accertato in quel modo.
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