Le intercettazioni telefoniche provano il reato tributario
Pubblicato il 09/04/18 00:00 [Doc.4509]
di Redazione IL CASO.it
Il contenuto delle conversazioni tra il contribuente e il suo commercialista di fiducia può essere utilizzato per dimostrare il delitto tributario non operando il divieto dell'articolo 200 cpp
Il divieto di utilizzo delle intercettazioni - telefoniche e ambientali - previsto dal secondo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale - a tutela del segreto professionale - non opera nel caso in cui sia stato il commercialista a suggerire al cliente i modi per aggirare gli obblighi fiscali. Pertanto, il contenuto delle conversazioni intercorse tra il contribuente e il suo commercialista di fiducia può essere utilizzato per dimostrare il reato tributario.
È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza n. 14007 del 26 marzo 2018.
La vicenda processuale
Il tribunale, in sede di riesame, conferma il sequestro preventivo dei beni di un contribuente indagato del reato di cui all'articolo 11, Dlgs 74/2000, per aver sottratto la somma di circa due milioni di euro al pagamento di imposte. Si trattava di una somma, detenuta in attività finanziarie non dichiarate, allocate all'estero, e di azioni tese al loro trasferimento presso un conto corrente acceso a Dubai, al fine di rendere inefficace ogni forma di riscossione delle imposte evase.
Ad avviso del tribunale, in particolare, la complessità delle operazioni finanziarie poste in essere dall'indagato, tramite l'assistenza di professionisti a loro volta oggetto di indagine, non può essere ricondotta alla mera omissione della dichiarazione di taluni cespiti, ma va qualificata come compimento di atti fraudolenti sui propri beni, volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Avverso tale decisione l'indagato ricorre in Cassazione, lamentando, tra i motivi di doglianza, la violazione dell'articolo 271, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, che si sarebbe realizzata in quanto le prove acquisite a suo carico sono il frutto delle intercettazioni telefoniche realizzate sull'utenza in uso al suo commercialista, co-indagato e ideatore del sistema di frodi poste in essere, secondo la ipotesi accusatoria.
L'indagato, in aggiunta, evidenzia la non utilizzabilità di dette intercettazioni, in difetto di una contestazione a titolo di concorso di reati con il medesimo commercialista.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema rigetta il ricorso, ritenendo, per quanto di rilevanza, non operante nella specie il divieto di utilizzo delle intercettazioni telefoniche di cui all'articolo 271, comma 2, del codice di procedura penale.
Osservazioni
A tutela del segreto professionale, la norma invocata dal ricorrente pone il divieto di utilizzazione delle intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni con professionisti, tra cui i commercialisti, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
Come in più occasioni ribadito dalla Corte suprema (cfr Cassazione, 17979/2013), detto divieto sussiste, ed è operativo, quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'articolo 200, comma 1, cpp, (a cui rimanda l'articolo 271, comma 2, cpp invocato) e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata.
Ne deriva che il divieto di utilizzazione delle intercettazioni con professionisti, non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'articolo 200, comma primo, cpp e non riguardino fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata (cfr in tal senso, Cassazione, 18638/2015).
Nel caso di specie, secondo quanto argomentato dalla Corte suprema, le intercettazioni eseguite, lungi dal riguardare l'attività professionale svolta dal commercialista dell'indagato e riferita alla cura degli interessi patrimoniali di quest'ultimo, hanno a oggetto un'attività in sé illecita, tale evidentemente da esulare rispetto ai limiti dello svolgimento di un incarico professionale, il quale presuppone, ove non si voglia cadere nell'insanabile contraddizione logica di ritenere tutelato dall'ordinamento lo svolgimento di un'attività criminosa, la piena liceità della condotta tenuta.
Nel caso in esame, invero, i contenuti delle intercettazioni dell'indagato con il commercialista riguardano le indicazioni fornite dall'ultimo sulle modalità di perpetrazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Esse, pertanto, essendo indubbiamente esuberanti rispetto al corretto esercizio di un incarico professionale ed esulando rispetto ai limiti della lecita attività professionale, non possano essere protette dal divieto invocato dall'indagato.
Per i giudici di legittimità, altresì, non ha rilievo, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni operate a carico del commercialista, la circostanza che il ricorrente non sia indagato in concorso con il commercialista.
In tema di intercettazione di conversazioni, infatti, ai fini del divieto di utilizzazione, previsto dall'articolo 270, comma primo, cpp, nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano solo le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
In questo caso, emerge chiaramente l'esistenza di una spiccata connessione investigativa laddove le condotte imputate all'indagato sono emerse a seguito delle indagini volte alla verifica della liceità penale delle metodiche operative che il commercialista suggeriva ai propri clienti.
Dora De Marco
pubblicato Giovedì 5 Aprile 2018
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