Contratto di mutuo e responsabilità precontrattuale
Pubblicato il 09/04/18 00:00 [Doc.4518]
di Redazione IL CASO.it
ABF - Collegio di Napoli - Decisione 14/3/2018 - Est.Santagata De Castro.
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Andrea Russo del Foro di S.Maria C.V.
Contratto di mutuo - Fase delle trattative - obbligo della Banca di informare sin dalla richiesta il cliente di tutti i requisiti e condizioni per ottenere il credito - mancanza - violazione dell'art. 1337 c.c. - responsabilità precontrattuale - risarcimento del danno
Durante la fase delle trattative per la concessione di un mutuo, la Banca, pur dovendo assumere la necessaria cautela nella determinazione di erogare il credito, ha tuttavia l'obbligo di informare il cliente, sin dal momento della ricezione della relativa domanda, di tutti i requisiti e condizioni per ottenerlo.
Pertanto, il diniego del finanziamento a distanza di oltre tre mesi dalla richiesta del cliente, motivato dalla Banca adducendo l'assenza di un requisito non esplicitato in sede di informazione precontrattuale, è da ritenersi contrario al principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e comporta l'obbligo di risarcire il danno da responsabilità precontrattuale.
[Nel caso di specie, l'intermediario non aveva informato il cliente, all'atto della ricezione della domanda di finanziamento, della esistenza di elementi ostativi alla concessione del credito, previsti da circolari interne, che in particolare disponevano il divieto di erogare il credito in presenza di rapporti di parentela tra il mutuatario ed il venditore dell'immobile; pertanto, l'ABF ha condannato la Banca al risarcimento del danno conseguente alla differenza tra l'importo della rata prevista dal piano di ammortamento del mutuo non erogato e quello previsto dal piano di ammortamento del mutuo erogato al cliente da altro Intermediario).
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