Inaccettabile un diverso calcolo per l'imponibile degli immobili
Pubblicato il 18/04/18 00:00 [Doc.4548]
di Redazione IL CASO.it
La situazione dei contribuenti che hanno acquistato un bene in Belgio è assolutamente comparabile a quella dei cittadini che hanno comprato un edificio in un altro Stato membro
Per i giudici comunitari è in contrasto con la disciplina europea una norma interna che preveda regole diverse per la determinazione della base imponibile dei redditi immobiliari, in funzione del fatto che i beni immobili siano situati sul territorio nazionale o all'estero, in quanto contraddice il principio della libera circolazione dei capitali.
Il caso
La Corte Ue è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro lo Stato belga in relazione alla presunta violazione, realizzata da alcune disposizioni di diritto interno, del principio di libera circolazione di capitali, che non può essere soggetto a restrizione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 63 del Tfue.
La disciplina interna all'esame della Corte comunitaria stabilisce che i redditi relativi agli immobili non locati, o locati (sia a persone fisiche che non ne facciano uso professionale sia a persone giuridiche che li mettano a disposizione di persone fisiche per fini privati), sono determinati su una base forfettaria, se ubicati in Belgio, e sulla base del valore locativo effettivo o del canone locativo effettivo se ubicati in un altro Stato membro della Ue.
La base forfettaria sarebbe costituita dal valore catastale dei beni immobili, diminuito delle spese di manutenzione e riparazione determinate forfettariamente, e si applicherebbe solo ai beni immobili, concessi in locazione o meno, ubicati in Belgio.
Per quanto riguarda i beni immobili situati in un altro Stato membro dell'Unione, bisogna distinguere gli immobili concessi in locazione da quelli che non lo sono.
Mentre, nel primo caso, l'importo imponibile sarebbe calcolato a partire dal canone locativo percepito, nel secondo il calcolo partirebbe dall'importo del valore locativo effettivo del bene immobile. In entrambe le ipotesi, il valore così ottenuto sarebbe diminuito, da un lato, delle imposte corrisposte allo Stato in cui è situato il bene immobile e, dall'altro lato, delle spese di manutenzione e di riparazione forfettariamente determinate.
Le valutazioni della Corte Ue
Ciò premesso, la Corte Ue ritiene che la disciplina di diritto belga sia in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il principio della libera circolazione dei capitali, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Prima di tutto, la Corte rileva che le misure vietate dall'articolo 63, paragrafo 1, Tfue, in quanto costituiscono restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono tutte le misure idonee a dissuadere i residenti di uno Stato membro dal fare investimenti immobiliari in altri Stati membri.
Il Belgio non nega che il valore catastale di un bene immobile situato nel proprio territorio sia inferiore al canone locativo effettivo di tale bene o al suo valore locativo effettivo. A tal proposito risulta che l'evoluzione generale dei prezzi del mercato immobiliare avrebbe seguito una tendenza al rialzo nell'insieme delle regioni belghe, comportando un aumento corrispondente dei canoni locativi, e che l'indicizzazione e la maggiorazione del valore catastale dei beni situati in Belgio non sarebbero state sufficienti per riavvicinare tale valore all'importo dei canoni locativi conseguibili sul mercato locativo belga.
Tale divario tra il valore catastale e il valore locativo effettivo di un bene immobile situato in Belgio non significa necessariamente che il reddito di un immobile ubicato in uno Stato diverso sia più elevato rispetto al valore catastale di un immobile comparabile situato sul territorio belga. Non è escluso, in effetti, che i canoni locativi praticati in un altro Stato membro dell'Unione siano molto inferiori a quelli praticati in Belgio.
Tuttavia, il reddito di un bene immobile, situato in Belgio o altrove, considerato dalle autorità fiscali belghe è calcolato, alla fine, in funzione dei canoni locativi che un immobile è idoneo a generare.
Di conseguenza, per determinare se la valutazione differenziata del reddito immobiliare - a seconda che il bene sia situato in Belgio o in un altro Stato membro dell'Unione - integri una disparità di trattamento, bisogna comparare il valore catastale, il valore locativo e i canoni locativi che possono essere effettivamente ottenuti sul mercato locativo.
Nella misura in cui il Belgio esercita il suo potere impositivo sui redditi immobiliari dei beni locati e non locati situati in uno Stato membro dell'Unione diverso dal Belgio, risulta dalla sopravvalutazione dei redditi di tali beni che la base imponibile considerata è più elevata rispetto a quanto sarebbe se, al fine di determinare il livello di tali redditi, fosse utilizzato un valore analogo al valore catastale, utilizzato dalla normativa interna per i beni situati in Belgio.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte Ue ritiene che la normativa che prevede che i redditi relativi agli immobili non locati, o locati, siano determinati su una base forfettaria per i beni situati in Belgio e sulla base del valore locativo effettivo o del canone locativo effettivo per quelli situati in un altro Stato, comporta una disparità di trattamento idonea a dissuadere i residenti in Belgio dal fare investimenti immobiliari in Stati membri dell'Unione o dal Belgio.
La Corte ritiene altresì che nel caso di specie non sussistano delle adeguate giustificazioni alla restrizione alla libera circolazione dei capitali. Difatti, la situazione dei contribuenti che hanno acquistato un bene immobile in Belgio è comparabile a quella dei contribuenti che hanno acquistato un immobile in un altro Stato membro.
L'obiettivo della normativa in esame di tassare i redditi relativi ai beni immobili di cui i residenti in Belgio siano proprietari si applica ai redditi da beni immobili situati in Belgio allo stesso modo che ai redditi da beni immobili situati in un altro Stato. In entrambi i casi, tali redditi sono inclusi nella base imponibile ai fini dell'imposizione dei redditi.
Da ultimo, argomenta la Corte, il Belgio non ha dedotto, dinanzi alla stessa, alcuna ragione imperativa di interesse generale che, nel caso di specie, possa giustificare la restrizione della libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 Tfue.
Le conclusioni
Pertanto, la Corte Ue perviene alla conclusione che il Belgio, mantenendo in vigore disposizioni secondo le quali, in materia di stima dei redditi relativi agli immobili non locati, o locati, la base imponibile è calcolata a partire dal valore catastale per i beni situati sul territorio nazionale e sul valore locativo effettivo per gli immobili situati all'estero, è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in base al citato articolo 63 Tfue.
Data della sentenza:
12 aprile 2018
Numero della causa:
C-110/17
Nome delle parti:
Commissione Europea
Regno del Belgio
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 12 Aprile 2018
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