Rettifica basata sui conti bancari, vale anche per le persone fisiche
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4549]
di Redazione IL CASO.it


Legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente al quale è contestato un maggior reddito non dichiarato, sulla base dei movimenti del conto corrente

Le presunzioni legali (relative) in tema di indagini finanziarie valgono per la generalità dei contribuenti e non solo per i titolari di reddito di impresa. Va precisato che nelle rettifiche, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli imprenditori, quelle di versamento rilevano per tutti.

Spetta al contribuente interessato fornire la prova che i movimenti riscontrati siano del tutto irrilevanti ai fini della pretesa fiscale; in tale contesto le prove esibite devono essere oggettive e specifiche, e non generiche spiegazioni sulla presunta provenienza del maggior reddito.

Le presunzioni legali (relative) in tema di indagini finanziarie desumibili dall'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, non sono riferibili ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estendono alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo articolo 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso articolo 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale 228/2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto a imposta o sono irrilevanti.
Con questa motivazione la Cassazione, con l'ordinanza n. 7281 del 23 marzo scorso, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente con l'utilizzo delle indagini finanziarie.
La Ctp accoglieva il ricorso annullando l'avviso impugnato, con sentenza parzialmente riformata dalla Ctr Veneto che ha escluso comunque la rilevanza reddituale di un'entrata corrispondente ad una rendita vitalizia.
Col successivo ricorso per Cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e dell'articolo 47, 1° comma, lettera h), del Dpr 917/1986, nella versione applicabile all'epoca dei fatti, là dove il giudice d'appello ha escluso dal maggior reddito accertato l'importo corrispondente alla rendita vitalizia.

La Cassazione ha accolto il ricorso alla luce del principio per cui le presunzioni in tema di indagini finanziarie, in particolare quelle sui versamenti, ma si estendono alla generalità dei contribuenti (Cassazione 1519/2017). Di conseguenza, spettava al contribuente provare, per superare quella presunzione, che gli elementi di reddito in questione fossero esenti.

Sul punto si registra la conferma di quell'orientamento che ritiene che le indagini finanziarie abbiano portata generale, applicandosi a qualsiasi tipologia di contribuente ed a prescindere dalla tipologia di reddito prodotta (Cassazione, sentenze n. 10578/2011, n. 19692/2011 e n. 8047/2013).

Se deve rinvenirsi un limite nell'applicazione della norma de qua, questo va rinvenuto nelle rettifiche fondate su prelevamenti. Una spesa non giustificata, infatti, fa presumere la produzione di reddito solo per imprenditori, dal momento che solo questi ultimi sono in grado di effettuare investimenti, presupposto per il conseguimento di ulteriori redditi. Tale orientamento si è definitivamente affermato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della presunzione posta dall'articolo 32 del Dpr 600/1973 in relazione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, rilevava la contrarietà della stessa al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo "arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito", dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione "limitatamente alle parole "o compensi".

Ulteriori osservazioni
Le presunzioni legali relative previste in tema di indagini finanziarie, non solo si applicano a qualsiasi tipologia di contribuente (almeno per quanto concerne le operazioni di versamento) ma anche a prescindere dall'apposita procedura dettata dall'articolo 32 del Dpr 600/1973.

Infatti, con sentenza n. 25142/2009, la Corte di cassazione ha stabilito che la presunzione legale de qua, "per cui i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, … non è necessariamente subordinata all'esperimento della procedura, stabilita dalla stessa norma, per l'acquisizione dei dati bancari".
La Suprema corte ha, infatti, chiarito che "mentre la procedura per la raccolta dei dati - non univoca e non sempre vincolante in ogni passaggio - è disegnata da norme aventi contenuto propriamente rituale, la richiamata disposizione, in virtù della quale versamenti e prelevamenti bancari danno origine ad una presunzione legale relativa di maggior reddito non dichiarato (salva la prova di determinate circostanze contrarie), pur essendo inserita in un contesto descrittivo di modalità di raccolta, non ne condivide il carattere procedurale, ma riveste quello (sostanziale) derivante dall'applicazione in campo tributario di principi generali fissati negli artt. 2727 e 2728 c.c., giacché si tratta di presunzione che la legge trae da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire a un fatto ignorato (occultamento di reddito), dispensando da qualunque prova il fisco, a cui favore è stabilita. Ciò significa che, a prescindere dalla procedura di raccolta seguita, i dati bancari legittimamente acquisiti sono idonei a fondare la suddetta presunzione".

Nella specie, quindi, la Suprema corte ha ritenuto non necessaria la procedura per l'acquisizione dei dati bancari stabilita dall'articolo 32 del Dpr 600/1973 in un caso in cui l'Ufficio aveva ricevuto copia dei conti bancari del contribuente tramite la Guardia di finanza, che li aveva acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Francesco Brandi
pubblicato Giovedì 12 Aprile 2018
fonte: www.ilcaso.it


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