Improcedibilità per omessa tempestiva mediazione
Pubblicato il 19/04/18 00:00 [Doc.4563]
di Redazione IL CASO.it


Mediazione obbligatoria art. 5 D.Lgs. 28/2010 - Attivazione mediazione oltre il termine di 15 giorni - Termine perentorio - Omessa tempestiva attivazione - Improcedibilità

Il termine previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, pur non essendo espressamente indicato, deve considerarsi quale termine perentorio per attivare la mediazione nei procedimenti in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità.
Una volta che il Giudice abbia rilevato l'omessa attivazione prima dell'inizio del procedimento e abbia invitato le parti ad attivare la procedura, la parte onerata di attivare il procedimento di mediazione non può beneficiare di un secondo termine di 15 giorni dovendo considerarsi quel termine come perentorio.
Nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione è posta a carico dell'attore/opponente il quale ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.


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