Se il PM è parte per il diritto nazionale, lo è anche ai fini del regolamento 2001/2003; e in tema di rappresentanza del minore in materia successoria
Pubblicato il 23/04/18 00:00 [Doc.4576]
di


Corte Giustizia, sez. II, sentenza 19 aprile 2018

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 - GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO INVESTITO DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA A RINUNCIARE A UN'EREDITÀ PER CONTO DI UN MINORE - COMPETENZA IN MATERIA GENITORIALE - PROROGA DI COMPETENZA - ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, LETTERA B) - ACCETTAZIONE DELLA COMPETENZA - PRESUPPOSTI

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che: 1) il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; 2) un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L'opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell'autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e 3) la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell'asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all'interesse superiore del minore.


SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un'eredità per conto di un minore - Competenza in materia genitoriale - Proroga di competenza - Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) - Accettazione della competenza - Presupposti»

Nella causa C?565/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Eirinodikeio Lerou (giudice di pace di Lero, Grecia), con decisione del 25 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2016, nel procedimento promosso da

Alessandro Saponaro,

Kalliopi-Chloi Xylina,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C.G. Fernlund (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, G. Papadaki ed E. Tsaousi, in qualità di agenti;

- per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Katsimerou, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento concernente una richiesta presentata dal sig. Alessandro Saponaro e dalla sig.ra Kalliopi-Chloi Xylina, per conto della loro figlia minorenne, di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un'eredità a cui quest'ultima è stata chiamata.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 è redatto nei termini seguenti:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4 L'articolo 1 di tale regolamento così recita:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

(...)

e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

3. Il presente regolamento non si applica:

(...)

f) ai trust e alle successioni;

(...)».

5 L'articolo 8 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone:

«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

6 L'articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Proroga della competenza», ai suoi paragrafi da 1 a 3, dispone quanto segue:

«1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

(...)

b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato; o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato; o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore».

Diritto greco

7 Ai sensi dell'articolo 797 del Kodikas Politikis Dikonomias (codice di procedura civile), quando chi esercita la responsabilità genitoriale chiede un'autorizzazione per conto di un minore, è competente il giudice di pace del luogo di residenza abituale del minore, secondo la procedura di volontaria giurisdizione.

8 Dal combinato disposto dell'articolo 748, paragrafo 2, e dell'articolo 750 del codice di procedura civile risulta che copia della domanda di autorizzazione con annotazione della data dell'udienza deve essere notificata all'eisangeleas protodikon (Pubblico ministero del tribunale di primo grado; in prosieguo: il «Pubblico ministero») del distretto dell'autorità giudiziaria, in quanto lo stesso ha diritto a partecipare al dibattimento dinanzi al giudice di pace.

9 Il Pubblico ministero ha la qualità di «parte» nei procedimenti di volontaria giurisdizione e ha diritto di esercitare qualsiasi atto processuale, come l'esperimento di mezzi di ricorso, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno convocato all'udienza e che vi abbia o meno partecipato.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 Il sig. Saponaro e la sig.ra Xylina, agendo per conto della loro figlia minorenne, di nazionalità greca, chiedono all'Eirinodikeio Lerou (giudice di pace di Lero, Grecia) l'autorizzazione a rinunciare all'eredità del nonno materno (in prosieguo: il «de cuius») della minore.

11 Il de cuius è morto intestato il 10 maggio 2015. Alla data del decesso, era residente in Grecia. L'asse ereditario era costituito da un'automobile e da una barca che si trovavano in tale Stato membro e dal valore totale di EUR 900. Peraltro, il de cuius era stato condannato penalmente per tentata frode e i suoi eredi rischiavano che la vittima intentasse un'azione civile di risarcimento danni nei loro confronti.

12 Per tale ragione la coniuge e le figlie del de cuius, rispettivamente la nonna, la madre e la zia della minore, hanno già rinunciato all'eredità e il padre e la madre di tale minore hanno chiesto per conto di quest'ultima, chiamata all'eredità, l'autorizzazione a rinunciarvi.

13 Il sig. Saponaro, la sig.ra Xylina e la loro figlia minore hanno la loro residenza abituale in Roma (Italia).

14 L'Eirinodikeio Lerou (giudice di pace di Lero) chiede chiarimenti sulla competenza delle autorità giurisdizionali greche a statuire sulla domanda dei genitori e, più precisamente, sulla possibilità di una proroga di competenza fondata sull'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003.

15 In tal circostanze, l'Eirinodikeio Lerou (giudice di pace di Lero) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In un caso in cui è chiesta l'autorizzazione a rinunciare a un'eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un'autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003:

a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all'autorità giurisdizionale greca;

b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, questi è per legge parte in tale procedimento;

c) la proroga di competenza sia nell'interesse del minore, dato che quest'ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l'ultimo domicilio del de cuius era, e l'eredità si trova, in Grecia».

Osservazioni preliminari

16 Occorre, in limine, esaminare se il regolamento n. 2201/2003 sia applicabile alla determinazione del giudice competente in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale. Invero quest'ultima si inserisce nel contesto di una successione. Orbene, come precisa il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera f), il regolamento n. 2201/2003 non si applica alle successioni.

17 Al riguardo la Corte ha già dichiarato nella sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková (C?404/14, EU:C:2015:653, punto 31), che il fatto che una misura, come l'approvazione da parte del giudice tutelare di un accordo di divisione dell'eredità concluso per conto di minori, sia stata chiesta nell'ambito di un procedimento di successione non può essere considerato determinante per inquadrare tale misura nel diritto delle successioni. La necessità di ottenere un'approvazione del giudice tutelare è conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori e costituisce una misura di protezione del minore legata all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei suoi beni nell'ambito dell'esercizio dell'autorità genitoriale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003.

18 Si deve analogamente considerare che una domanda di autorizzazione presentata da genitori per conto di un figlio minore a rinunciare a un'eredità riguarda lo stato e la capacità della persona e non è inquadrabile nel diritto delle successioni.

19 Ne discende che una siffatta domanda rientra non già nel diritto delle successioni, bensì nell'ambito della responsabilità genitoriale e che, pertanto, la questione proposta deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 2201/2003.

Sulla questione pregiudiziale

20 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda in sostanza se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, che risiedono abitualmente con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno depositato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione a rinunciare a un'eredità dinanzi al giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la proroga di competenza a favore di un giudice di tale altro Stato membro rispetta i termini di tale disposizione e, in particolare, l'interesse superiore del minore allorché la domanda sia stata presentata congiuntamente dai genitori di quest'ultimo dinanzi a detto giudice, il Pubblico ministero, che per legge è parte nel procedimento di cui trattasi secondo il diritto nazionale applicabile, non abbia mosso obiezioni a tale proroga di competenza e la residenza del de cuius alla data del decesso nonché il suo patrimonio, oggetto della successione, si trovino in tale altro Stato membro.

21 Tale questione verte, pertanto, in primo luogo, sulla nozione di «accettazione espressa o in qualsiasi altro modo univoco della competenza», in secondo luogo, sull'espressione «tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite» e, in terzo luogo, sulla nozione di «interesse superiore del minore», nozioni ed espressione che figurano all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.

Sulla nozione di «accettazione espressa o in qualsiasi altro modo univoco della competenza»

22 L'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 enuncia che la competenza di un'autorità giurisdizionale, ai sensi di tale disposizione, deve essere accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco.

23 Come statuito dalla Corte nella sentenza del 12 novembre 2014, L (C?656/13, EU:C:2014:2364, punto 56), detta disposizione impone che sia constatata l'esistenza di un accordo espresso o quantomeno univoco riguardo la proroga di competenza tra tutte le parti del procedimento.

24 Un accordo di tal genere non sussiste qualora un giudice sia stato adito solo da una parte e un'altra parte intervenga ulteriormente dinanzi al medesimo giudice per contestarne la competenza (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L, C?656/13, EU:C:2014:2364, punto 57).

25 Occorre, al contrario, osservare che, qualora entrambi i genitori di un minore presentino una domanda congiunta dinanzi allo stesso giudice, essi manifestano la medesima volontà di adire quest'ultimo e, in tal modo, il loro accordo sulla scelta dell'autorità giurisdizionale competente. In mancanza di elementi che inficino tale constatazione, l'accettazione deve essere considerata «univoca» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.

Sull'espressione «tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite»

26 Quanto all'espressione «tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite», occorre esaminare se il Pubblico ministero, che è parte del procedimento a pieno titolo ai sensi del diritto nazionale, sia altresì «parte» a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. Il giudice del rinvio precisa che il Pubblico ministero agisce quale rappresentante dello Stato e nell'interesse generale e che, in caso di una domanda di autorizzazione di rinuncia a un'eredità per conto di un minore, l'interesse generale coincide con quello del minore.

27 Al riguardo occorre rammentare che, alla luce del considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, il criterio di competenza previsto al paragrafo 3 dell'articolo 12 di tale regolamento deroga al criterio di vicinanza, secondo cui competenti a conoscere delle azioni in materia di responsabilità genitoriale relative al minore sono, in primo luogo, i giudici dello Stato membro di residenza abituale di tale minore, principio di cui l'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento costituisce l'espressione. Tale deroga mira a riconoscere una certa autonomia alle parti in materia di responsabilità genitoriale, sottolineando che la condizione relativa al carattere univoco dell'accettazione della competenza dei giudici aditi da tutte le parti al procedimento deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C?215/15, EU:C:2015:710, punto 41).

28 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, occorre sottolineare l'utilizzo del termine «tutte» nell'espressione «tutte le parti al procedimento», che deve essere giustapposto ai termini più precisi di «coniugi» o di «titolari della responsabilità genitoriale» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Il legislatore dell'Unione si è premurato di utilizzare un termine comprendente l'insieme delle parti al procedimento, ai sensi del diritto nazionale.

29 Occorre dunque considerare che un Pubblico ministero che, secondo il diritto nazionale, ha la qualità di parte al procedimento in azioni come quelle di cui al procedimento principale e rappresenta l'interesse del minore costituisce una parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. Pertanto, non è possibile ignorare la sua opposizione a una proroga di competenza.

30 Quanto alla data in cui le parti devono accettare il procedimento, vale a dire la data in cui l'autorità giurisdizionale è adita, risulta dall'articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 che essa corrisponde, in linea di principio, alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale (sentenze del 1° ottobre 2014, E., C?436/13, EU:C:2014:2246, punto 38, e del 12 novembre 2014, L., C?656/13, EU:C:2014:2364, punto 55).

31 Fatti posteriori alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale possono tuttavia dimostrare che l'accettazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 non esistesse a tale data. Nella sentenza del 12 novembre 2014, L (C?656/13, EU:C:2014:2364, punti 56 e 57), la Corte ha così considerato che l'esistenza di un accordo espresso o quantomeno univoco ai sensi di tale disposizione non può essere manifestamente constatata qualora il giudice di cui trattasi sia adito su iniziativa unicamente di una delle parti al procedimento e, in seguito, un'altra parte al procedimento contesti la competenza dell'autorità giudiziaria adita, fin dal primo atto che le compete nell'ambito di tale procedimento.

32 Analogamente, in una situazione in cui un Pubblico ministero è considerato, ai sensi del diritto nazionale applicabile, parte a pieno titolo di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, l'opposizione mossa da tale parte nei confronti della scelta di competenza effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui il giudice è stato adito osta a riconoscere che a tale data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. Per contro, in mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può essere considerato implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta.

Sulla nozione di interesse superiore del minore

33 Emerge dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 che il ricorso alla proroga di competenza non può in alcun caso essere contrario all'interesse superiore del minore e che è necessario verificare di volta in volta il rispetto di tale condizione (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L, C?656/13, EU:C:2014:2364, punti 49 e 58).

34 Nella sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C?428/15, EU:C:2016:819, punto 58), relativa all'interpretazione dell'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, vertente sul trasferimento delle competenze a un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, la Corte ha dichiarato che la necessità che il trasferimento corrisponda all'interesse superiore del minore implica che il giudice competente si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso, che il trasferimento cui si accinge a favore di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro non rischi di incidere negativamente sulla situazione del minore.

35 Occorre a tal proposito sottolineare che il considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, il quale enuncia che le regole di competenza fissate da tale regolamento si informano all'interesse superiore del minore, prevede espressamente la possibilità che i giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui il minore risiede abitualmente siano competenti se è stato concluso un accordo al riguardo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

36 Nel caso di specie, un siffatto accordo è stato concluso tra i genitori della minore. Inoltre, in aggiunta alla nazionalità della minore, che è quella dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale adita, il giudice del rinvio indica che la residenza del de cuius alla data del suo decesso nonché il suo patrimonio, oggetto della successione, si trovavano in tale Stato membro. Emerge parimenti dalla decisione di rinvio che altrettanto valeva per le passività dell'asse ereditario.

37 Tali elementi rafforzano il legame tra la minore e lo Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale adita e, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, pongono quest'ultima in una posizione adatta per valutare il contesto della rinuncia all'eredità per conto della minore.

38 Non è peraltro stata fornita dal giudice del rinvio alcuna indicazione nel senso che l'adizione del giudice scelto dai genitori pregiudicherebbe l'interesse della minore. In particolare, emerge dalla decisione di rinvio che lo stesso Pubblico ministero, il quale è tenuto a tutelare l'interesse del minore, non si è opposto a tale scelta.

39 In un siffatto contesto, gli elementi indicati dal giudice del rinvio, che sottolineano il legame tra la minore e lo Stato membro cui appartiene tale giudice, consentono di ritenere soddisfatta la condizione relativa alla considerazione dell'interesse del minore.

40 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno presentato per conto di tale minore una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che:

- il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi;

- un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L'opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell'autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a tale data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e

- la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell'asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all'interesse superiore del minore.

Sulle spese

41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che:

- il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi;

- un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L'opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell'autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e

- la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell'asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all'interesse superiore del minore.


© Riproduzione Riservata