Applicabilità alle S.r.l. delle cause di ineleggibilità e decadenza dell'amministratore
Pubblicato il 04/05/18 00:00 [Doc.4605]
di Redazione IL CASO.it


Società a responsabilità limitata - Cause di ineleggibilità e decadenza dell'amministratore - Fallimento - Applicabilità alle società a responsabilità limitata - Decadenza - Provvedimenti del conservatore del registro delle imprese - Principio di continuità delle trascrizioni

L'art. 2382 c.c., il quale elenca le cause di ineleggibilità e decadenza dell'amministratore di società per azioni, è applicabile anche alle società a responsabilità limitata; la norma enuncia, infatti, una regola di tutela dei terzi a valenza generale, esigenze di tutela si manifestano in modo analogo nei due tipi di società.

Deve dunque ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto la deliberazione che nomina un soggetto fallito alla carica di amministratore, il quale, ove già nominato, per effetto del fallimento decade dalla carica.

Il conservatore del registro delle imprese deve iscrivere la cessazione per decadenza del soggetto fallito dalla carica di amministratore e, in osservanza al principio di continuità delle trascrizioni, disporre la cancellazione della iscrizione della revoca del medesimo che sia stata disposta dall'assemblea qualora la decadenza si sia verificata in data anteriore.


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