Anatocismo bancario vietato dallâ1 gennaio 2014
Pubblicato il 04/05/15 08:13 [Doc.466]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima del Dott. Giuseppe Buffone
Trib. Milano, sez. VI civ., ordinanza 3 aprile 2015 (Pres. Laura Cosentini, rel. Francesco Ferrari)
ANATOCISMO BANCARIO â ART. 120 TUB COME MODIFICATO DALLA L. 147 DEL 2013 â SOPRAVVENUTO DIVIETO - SUSSISTE (art. 120 TUB; art. 1 comma 629 legge 147 del 2013))
Lâart. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, modificando il secondo comma dellâart. 120 TUB, ha inteso vietare lâanatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dallâart. 1283 c.c. La norma, in particolare, ha reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014 qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e ha vietato lâaddebito di interessi anatocistici passivi: e, infatti, una volta riconosciuto come lâarticolo in esame vieti in toto lâanatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto-ordinata.
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI â LEGITTIMAZIONE ATTIVA â DIRITTO ALLA CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI â LESIONE IN RAGIONE DI CLAUSOLE NULLE - SUSSISTE (art. 139 dlgs 206 del 2005)
Deve essere riconosciuta legittimazione attiva dellâassociazione di consumatori che si affermi titolare di un âdiritto alla correttezza nei rapporti contrattualiâ, laddove ne lamenti la lesione in ragione dellâapplicazione ad opera della controparte di una clausola asseritamente nulla, anche in ragione di una, intervenuta, modifica legislativa.
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