Reclamo giurisdizionale e legittimazione passiva del ministro della giustizia
Pubblicato il 06/05/15 16:07 [Doc.469]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del Dott. Giuseppe Vignera
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, ordinanza 28 aprile 2015; Pres. Est. VIGNERA; ric. S.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO â RECLAMO GIURISDIZIONALE â LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA â SUSSISTENZA â RAPPRESENTANZA DELLâAVVOCATURA DELLO STATO â OBBLIGATORIETAâ (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sullâordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , art. 35-bis; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullâordinamento dellâAvvocatura dello Stato, art. 11).
ORDINAMENTO PENITENZIARIO â RECLAMO GIURISDIZIONALE â AVVISO DELLâUDIENZA â NOTIFICAZIONE ALLâAMMINISTRAZIONE INTERESSATA â INESISTENZA â NULLITAâ â REGIME â DISCIPLINA GENERALE DELLA NULLITAâ â APPLICABILITAâ â ESCLUSIONE (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sullâordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , art. 35-bis; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullâordinamento dellâAvvocatura dello Stato, art. 11; cod. proc. pen., art. 180).
Poiché il procedimento conseguente al reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. si deve svolgere nel contraddittorio dellâAmministrazione interessata (che solitamente è quella penitenziaria) e poiché in subiecta materia non esistono disposizioni derogatorie delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato contenute nel r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, in applicazione dellâart. 11 del predetto r.d. lâavviso di fissazione dellâudienza deve essere notificato al Ministro della Giustizia pro tempore presso lâAvvocatura distrettuale dello Stato.
Lâomessa notificazione allâAmministrazione interessata del decreto di fissazione dellâudienza a seguito del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. determina la nullità del procedimento, la quale è rilevabile dâufficio ai sensi dellâart. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611: norma speciale che prevale su quella generale ex art. 180 c.p.p.
© Riproduzione Riservata