Distributore di benzina e impianto: alla vendita è tutto immobile
Pubblicato il 26/05/18 00:00 [Doc.4712]
di Redazione IL CASO.it


Accolta pure la tesi dell'ufficio circa l'ammissibilità della notifica dell'appello a mezzo posta elettronica certificata, anche rispetto a un processo iniziato in modalità cartacea

La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 780 depositata il 20 aprile 2018, ha stabilito che, in caso di cessione di distributore di benzina, sono tassati come immobili anche i componenti dello stesso come, ad esempio, il chiosco, i serbatoi e le pompe di rifornimento, seppur ipoteticamente separabili dall'impianto.

I fatti in causa
Una società in accomandita semplice ha venduto, a una nota catena di distributori di benzina, due impianti di erogazione di carburante.
Successivamente, la direzione provinciale delle Entrate di Firenze ha notificato ai contribuenti un avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva, sul presupposto che i valori relativi agli impianti tipici, come serbatoi, erogatori, multidispenser, pompe di riferimento, pensiline, per i quali non esisteva nell'atto di compravendita una descrizione puntuale, fossero da assoggettare a tassazione come beni immobili, ossia a imposta di registro del 10% e ipotecarie e catastali proporzionali, in quanto tutt'uno con l'area in cui erano incorporati.

I contribuenti, contestando la prospettazione dell'ufficio, hanno dato il via al contenzioso tributario.

La pronuncia della Ctp di Firenze
I giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi riuniti, condividendo le eccezioni delle società contribuenti.
La Ctp, infatti, aveva osservato che l'atto di compravendita effettuava una differenziazione tra beni mobili, impianti e attrezzature, attribuendo loro valori distinti.
Gli impianti in questione, continuava la Commissione, avevano una loro funzionalità, indipendente dall'area in cui erano collocati, come dimostrava la relativa facilità e frequenza con cui avveniva la sostituzione di pompe, dei sistemi per le modalità di pagamento e di elementi - anche estetici - quali le pensiline, evidenziando con ciò il loro, relativamente semplice, distacco dall'area su cui poggiavano.
Ciò implicava, aveva concluso la Ctp, che gli stessi, pur costituendo parte indispensabile dell'azienda al pari dell'area, non potevano essere classificati come beni immobili per il solo fatto di essere uniti a essa, come, peraltro, avviene per impianti e macchinari di altri tipi di aziende industriali.

L'appello dell'ufficio
L'ufficio ha notificato, quindi, l'appello alle società contribuenti, tramite posta elettronica certificata, sottolineando come gli impianti tipici fossero beni immobili perché non hanno una loro autonoma rilevanza e devono ritenersi incorporati al suolo alla luce dell'articolo 812 del codice civile, in maniera tale che un'eventuale loro rimozione ne avrebbe alterato la natura sostanziale.
Anche la prassi dell'Agenzia delle entrate ha preso in considerazione la problematica evidenziata e l'ha risolta allo stesso modo in cui l'ha fatto, nel caso in considerazione, l'ufficio toscano (cfr circolari 22 e 182/E, entrambe del 2009).

In sostanza, ha osservato l'ufficio, anche alla luce di giurisprudenza conforme, la cessione dei due distributori è stata stipulata con l'intento di consentire alla società acquirente l'utilizzo degli impianti così come infissi al suolo.
È quest'unione (degli erogatori al serbatoio e al sottosuolo, degli impianti di self-service agli erogatori, eccetera) che garantisce lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività, mantenendo contemporaneamente inalterata la loro originaria funzionalità.

Le controdeduzioni in appello
I contribuenti, nel costituirsi davanti alla Ctr della Toscana, oltre a ribadire le proprie doglianze, che avevano trovato l'avallo del giudice di prime cure, hanno opposto pure, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio, posto che la notifica dello stesso fosse avvenuta a mezzo Pec, nonostante il processo fosse iniziato con modalità cartacea.

La sentenza della Ctr sulla notifica del gravame a mezzo Pec
I giudici regionali hanno respinto, innanzi tutto, l'eccezione preliminare delle contribuenti.
Difatti, la Ctr ha rilevato che, l'articolo 16-bis, Dlgsl 546/1992, che segue il disposto del Dm 163/2013, non prevede alcuna preclusione a scegliere la modalità telematica per il grado di appello (cfr Ctr Lombardia 5082/2017).
Inoltre, i giudici regionali hanno aggiunto il pacifico orientamento della Cassazione, secondo cui la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr Cassazione 13857/2014 e 7665/2016).
Orbene, nel caso di specie, la notifica dell'atto a mezzo Pec ha raggiunto il suo scopo, atteso che l'appellante ha potuto controdedurre svolgendo le proprie difese, senza indicare alcun pregiudizio conseguito da un'asserita irregolare notifica dell'appello.

L'avallo della tesi dell'ufficio
Nel merito, la Ctr Toscana ha accolto l'appello dell'ufficio, condividendo le argomentazioni dell'amministrazione fiscale, anche sulla base dei riferimenti giurisprudenziali, relativi alla natura di beni immobili di tutte le attrezzature installate negli impianti di rifornimento carburante, oggetto del contratto di compravendita.
In questo senso, infatti, si era pronunciata risalente giurisprudenza di legittimità: "costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio (nella specie, è stato ritenuto bene immobile l'impianto di distribuzione di carburante costituito da chiosco in muratura e metallo e dagli apparecchi di distribuzione" (cfr Cassazione, 679/1968).
Molto più di recente (cfr Cassazione, 3166/2015), la Corte suprema ha ritenuto che "la combinazione della normativa fiscale e di quella codicistica comporta che tutte le componenti, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale" (cfr anche Cassazione, 26441/2008 e 7372/2011).

La soluzione proposta dall'ufficio è, poi, confortata, secondo la stessa sentenza della Cassazione, dalla "Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 … che ha stabilito la portata precettiva del R.D. n. 652 del 1939, art. 10 …", seppur relativa alle stime immobiliari.
Da qui la fissazione del principio di diritto, fatto proprio dalla pronuncia della Ctr in commento, secondo cui "in virtù della combinazione della normativa fiscale e di quella codicistica, tutte le componenti, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale, come da ultimo confermato dalla norma d'interpretazione autentica contenuta nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244".
Martino Verrengia
pubblicato Lunedì 21 Maggio 2018


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