Sovraindebitamento e falcidia IVA: sollevata la Questione di Costituzionalità
Pubblicato il 23/05/18 11:41 [Doc.4721]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Udine, 14 maggio 2018, Ordinanza Giudice Dott. Lorenzo Massarelli
Segnalazione dell'Avv. Pierpaolo Curri
Massime a cura del Dott. Marco A. Centore
Procedure concordate di composizione della crisi - Falcidia Iva - Ratio - Condizioni - Applicabilità all'accordo ex l. 3/2012 - costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 97 Carta Costituzionale
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità.
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") rispetto al parametro costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Invero tale norma, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell'Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell'alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.
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