Negoziazione assistita - Circolare del Ministero della Giustizia
Pubblicato il 23/05/18 11:54 [Doc.4722]
di


Accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile o a seguito di negoziazione assistita: sull'autorità competente a rilasciare il certificato ex art. 39 Reg. (CE) n. 2201 del 2003


Ministero della Giustizia, circolare 23 maggio 2018 (est. M. Forziati)

Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014) - Emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Autorità competente - Accordi conclusi davanti all'Ufficiale di Stato Civile - Competenza del Tribunale - Esclusione

Con riguardo alle misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014), nel caso in cui l'accordo sia stato concluso davanti all'ufficiale di stato civile, non è predicabile una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, atteso che l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario. Nel silenzio della legge, l'adempimento in parola dovrebbe essere invece richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto, ossia, nella specie, all'ufficiale di stato civile.

Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014) - Emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Autorità competente - Accordi di negoziazione assistita - Competenza della Procura della Repubblica - Sussiste

Con riguardo agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati, in materia di famiglia, deve ritenersi che il certificato ex art. 39 Reg. (CE) 2001 del 2003 debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l'avvocato non è qualificabile come "autorità" ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l'accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero. Da ciò consegue che, ove il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l'accordo e l'autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale (ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014), sarà invece l'ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato in parola.



TESTO DELLA CIRCOLARE

Come noto, il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha - per quanto qui di interesse - introdotto misure di degiurisdizionalizzazione agli articoli 6 e 12.
In particolare, ai sensi dell'art. 6, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di competenza. Invece, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Ai sensi del successivo art. 12, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono altresì concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Le disposizioni degli articoli 6 e 12 si applicano anche agli uniti civilmente (ex art. 1, comma 25, legge n. 76 del 2016).
La normativa del 2014 - così sinteticamente richiamata - nulla ha però previsto per il caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in un altro Paese dell'Unione Europea.
A tale riguardo, giova premettere che il Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 prevede che il richiedente debba produrre, nello Stato in cui vuole ottenere il riconoscimento o l'esecuzione, a seconda del caso, uno dei certificati previsti dall'articolo 39 (allegato I: sulle decisioni in materia matrimoniale; allegato II: sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale). I certificati in parola devono essere rilasciati «dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine». L'autorità competente per l'emissione del certificato è, in linea di principio, quella che ha formato l'atto e ben può essere una autorità non giurisdizionale (ma amministrativa) tenuto conto del campo di applicazione del Regolamento n. 2201 del 2003 (v. art. 2, nn. 1 e 2).
Orbene, in tale contesto è tuttavia accaduto che, nel caso di procedimento concluso davanti all'ufficiale di stato civile o con l'assistenza degli avvocati, in alcuni casi le richieste di certificato siano state presentate ai tribunali o alle procure del luogo in cui l'accordo è stato concluso. Si tratta di questione che ha una incidenza diretta sui servizi di cancelleria e che soprattutto ha già condotto, almeno in un caso, a una segnalazione alla Commissione Europea. Pare dunque opportuno, in attesa di eventuali interventi legislativi specifici, fornire alcune indicazioni in ordine alla corretta individuazione dell'autorità competente al rilascio del certificato in esame.
Nel caso in cui l'accordo sia stato concluso davanti all'ufficiale di stato civile, non è predicabile una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, atteso che l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario. Come ha chiarito il Ministero dell'interno con la circolare 28 novembre 2014, n. 19, "l'ufficiale non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati" deve "procedere a redigere, senza indugio, l'atto destinato a «contenere» l'accordo", la cui efficacia decorre, per l'appunto, dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12, comma 4, del decreto-legge in esame). Si tratta, quindi, di atto formato in modo integrale dall'autorità amministrativa. A ciò si aggiunga che, per inferire nella materia in esame la competenza del tribunale, occorrerebbe in sostanza introdurre un criterio di distribuzione della competenza che non è al momento previsto dalla legge, attribuendo la competenza all'ufficio giudiziario che sarebbe stato astrattamente competente se la controversia se non fosse stata degiurisdizionalizzata. Pertanto, nel silenzio della legge, l'adempimento in parola non può certo essere richiesto al tribunale e, applicando i principi generali, dovrebbe essere invece richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto, ossia, nella specie, all'ufficiale di stato civile. In questo senso è il pensiero della quasi unanime dottrina, secondo la quale, in caso di accordo di fronte all'ufficiale di stato civile, è quest'ultimo ad emettere il certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento n. 2201 del 2003.
Con riguardo, invece, agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati, deve ritenersi che il certificato ex art. 39 cit. debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l'avvocato non è qualificabile come "autorità" ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l'accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero. Da ciò consegue che, ove il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l'accordo e l'autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale (ex art. 6, comma 2, del decreto-legge), sarà invece l'ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato in parola.
Si pregano le SS.LL. di voler assicurare idonea diffusione della presente nota presso gli uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza.
Roma, 22 maggio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati


© Riproduzione Riservata