Lâufficio di Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo è incompatibile con la pregressa funzione di Commissario Giudiziale
Pubblicato il 07/05/15 06:58 [Doc.473]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Pesaro 5 dicembre 2013 â Pres. dr. Perfetti e Relatore dr. Storti
Lâufficio di Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo è incompatibile con la pregressa funzione di Commissario Giudiziale svolta nellâambito della medesima procedura concorsuale.
Segnalazione dellâavv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it
Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale nella persona del commissario giudiziale â Inammissibilità â Conflitto di interessi â Sussistenza - Incompatibilità ex art. 28 L.F.
Va confermato il recente orientamento della Suprema Corte, espresso dalla decisione Cass. 2013/1237, per cui lâufficio di liquidatore giudiziale non può essere assunto dalla persona già in carica come commissario giudiziale, stante il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi nellâipotesi in cui si cumulino nella stessa persona funzione gestoria del concordato (liquidatore) con quella di sorveglianza dellâadempimento (commissario).
(Peraltro, in tema di compenso conseguente al doppio incarico di liquidatore giudiziale e commissario giudiziale, si veda Cass. 15 dicembre 2011 n.27085, qui pubblicata allâindirizzo : http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11279.php)
(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
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