L’ufficio di Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo è incompatibile con la pregressa funzione di Commissario Giudiziale
Pubblicato il 07/05/15 06:58 [Doc.473]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Pesaro 5 dicembre 2013 – Pres. dr. Perfetti e Relatore dr. Storti


L’ufficio di Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo è incompatibile con la pregressa funzione di Commissario Giudiziale svolta nell’ambito della medesima procedura concorsuale.

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale nella persona del commissario giudiziale – Inammissibilità – Conflitto di interessi – Sussistenza - Incompatibilità ex art. 28 L.F.

Va confermato il recente orientamento della Suprema Corte, espresso dalla decisione Cass. 2013/1237, per cui l’ufficio di liquidatore giudiziale non può essere assunto dalla persona già in carica come commissario giudiziale, stante il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi nell’ipotesi in cui si cumulino nella stessa persona funzione gestoria del concordato (liquidatore) con quella di sorveglianza dell’adempimento (commissario).

(Peraltro, in tema di compenso conseguente al doppio incarico di liquidatore giudiziale e commissario giudiziale, si veda Cass. 15 dicembre 2011 n.27085, qui pubblicata all’indirizzo : http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11279.php)

(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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