Valore probatorio degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia
Pubblicato il 31/05/18 08:41 [Doc.4755]
di Redazione IL CASO.it


Credito - Accertamenti ispettivi della Banca d'Italia - Valore probatorio

La natura del processo verbale delle ispezioni eseguite dalla Banca d'Italia non comporta che la funzione certificatoria sia estesa anche alle valutazioni espresse dagli organi ispettivi che, per loro stessa natura, hanno margini più o meno ampi di discrezionalità, sicché non può sostenersi che le risultanze siano incontrovertibili e provviste di una presunzione assoluta di verità che non ammette prova contraria.

Gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza sul sistema bancario, a norma degli artt. 54 t.u.b. e 10 t.u.f. (d. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58), fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni ivi contenute né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti che si assume veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Pertanto, le valutazioni e le ipotesi conclusive contenute nelle relazioni ispettive della Banca d'Italia costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve confrontarsi criticamente, e tuttavia, sebbene provengano da una fonte autorevole, non possono essere recepite in modo aprioristico e possono essere contraddette con strumenti istruttori adeguati, quale è, ad esempio, la c.t.u. svolta nel contraddittorio delle parti.


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