Perizia contrattuale, azione di annullamento e mezzo di impugnazione
Pubblicato il 11/06/18 00:00 [Doc.4799]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Pierluigi D'Urso
Obbligazioni e contratti - Perizia contrattuale - Decisione dei periti - Mezzo di impugnazione - Abuso di mandato - Errore essenziale
Nella perizia contrattuale - al pari che nell'arbitrato irrituale -, la decisione dei periti è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali, con la conseguenza che nella perizia contrattuale gli errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione.
La violazione del principio di collegialità, laddove l'eventuale errata interpretazione ed applicazione di una regola del giudizio fissata dalle parti può ricondursi alla figura dell'«abuso di mandato» e, quindi essere fonte di responsabilità per i periti, non costituisce un errore sindacabile.
Nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato " al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge.
Appare tutt'altro che inadempiente il terzo perito il quale non si sia limitato a sposare acriticamente una delle due tesi proposte dai periti nominati dalle parti, ma, difronte al contrasto sistematico dei primi, motivatamente abbia sempre compiuto le proprie valutazioni in assoluta autonomia di giudizio, inducendo ora l'uno ora entrambe a sposare le conclusioni da egli raggiunte, alla luce della perizia contrattuale deve escludersi che su alcuno dei punti i periti abbiano mancato al loro mandato, in quanto su tutti i punti i medesimi hanno espresso un responso o a maggioranza.
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