Il credito della società semplice agricola non è assistito da privilegio
Pubblicato il 12/06/18 00:00 [Doc.4807]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Insinuazione al passivo - Credito vantato da società semplice agricola - Riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c. - Esclusione - Ragioni

L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Cass. civ., sez. VI - 1, 16 maggio 2018, n. 11917.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Rilevato che:
1. (*) S.S. impugna il decreto Trib. Rovigo 28.7.2016, R.G. 2439/15, con il quale è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo, proposta avverso la decisione assunta dall'organo di (*) SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ((*)), quale assunta dal commissario liquidatore (così dovendosi intendere e rettificare la pronuncia impugnata che fa menzione di un "decreto esecutivo" del "giudice delegato", invero non sussistente in tale procedura concorsuale amministrativa) con riconoscimento del credito (per la vendita di frutta e l'IVA) di Euro 176.417,40 solo al chirografo;
2. anche per il tribunale, la società agricola non poteva conseguire il richiesto privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 4, poichè: a) per quanto non decisiva l'allegata qualità di socia della opponente, che tale risultava nella intestazione di documenti utilizzati nel procedimento monitorio a tutela di un proprio credito, ma con fonte unilaterale della (*), società partecipata, circostanza non meglio integrata in giudizio, era piuttosto essenziale riconoscere il carattere eccezionale della disciplina dei privilegi ed in particolare della disposizione invocata; b) la norma sul privilegio individua crediti dei coltivatori diretti e di altre persone fisiche, senza contemplare alcun soggetto organizzato in forma societaria; c) nemmeno nella legislazione speciale di sostegno vi era stata estensione di tale beneficio;
3. con il ricorso, in due motivi, si contesta la decisione lamentando che la qualifica di coltivatori diretti dei tre soci della società semplice agricola creditrice sarebbe stata sufficiente al riconoscimento del privilegio, stante la suscettibilità della stessa norma di essere intesa in via analogica quale aperta anche a soggetti societari, come in altri numeri dell'art. 2751-bis c.c., previsto, secondo un'interpretazione che, se non possibile, dovrebbe imporre la remissione alla Corte costituzionale della questione.

Considerato che:
1. riunita la trattazione dei due motivi, intimamente connessi, il ricorso è inammissibile, per plurimi profili; si osserva preliminarmente che la questione è relativa alla spettanza eventuale del privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., n. 4, anche alla società semplice ove i suoi soci siano coltivatori diretti del fondo e però, per il suo esame, non sono pertinenti due richiami esposti in ricorso; è invero errato il preteso insegnamento di legittimità procedente da Cass. 888/2015, pronuncia di inammissibilità nella quale l'ipotizzata qualità di coltivatori diretti del fondo è stato escluso vi fosse essendo stata negata dall'accertamento del tribunale e dunque, già per il giudice di merito, difettando di rilevanza ("Ciò posto, si deve rilevare in via del tutto assorbente che la ricorrente non ha nel giudizio di merito dato la prova del proprio assunto, ovvero l'essere i tre soci tutti coltivatori diretti"); ne consegue che la questione, posta in astratto, non è stata nemmeno affrontata in quella sede di legittimità, costituendo la mancanza della qualità di coltivatore diretto dei soci la ragione più liquida proprio per non pronunciarsi - nella specie - sulla questione più generale della spettanza del privilegio; parimenti, anche Cass. 13345/2013 non ha affrontato la questione, essendosi arrestata ad altra ratio decidendi preliminare e non impugnata;
2. il secondo richiamo errato ha riguardo al decreto qui avversato che, nel tratteggiare la questione, testualmente si interroga "se detta norma... sia applicabile ad una persona giuridica magari i cui soci rivestano una delle qualifiche ivi indicate": la locuzione è sufficientemente netta per smentire l'assunto del ricorrente, mera illazione, concernente un presunto positivo accertamento della qualità di coltivatore diretto dei soci della (*);
3. osserva poi il Collegio che già con Cass. 598/2008 veniva statuito che "in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del coltivatore diretto del fondo per i corrispettivi dei prodotti conferiti alla cooperativa di cui è socio e non pagati, non è configurabile la causa di prelazione ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 4, in quanto essa si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che possa ricorrere un qualche collegamento con ulteriori contratti; la non omogeneità di situazioni comporta altresì la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma ex artt. 3, 35 e 45 Cost., essendo inammissibile una pronuncia che volga ad un'estensione della causa di prelazione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che, riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto - richiamando il valore di eccezione alla "par condicio creditorum" delle norme sui privilegi - che il coltivatore diretto il quale sia anche socio deriva da tale qualità l'obbligo al conferimento del prodotto ma al contempo assume un rischio d'impresa, con uno statuto di poteri, diritti partecipativi sulla società e specifici vantaggi, non potendo allora conseguire un inammissibile soddisfacimento preferenziale sul patrimonio della società con compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire)"; la pronuncia (che ha ripreso Cass. 8352/2007), permette l'agevole puntualizzazione della portata eccezionale della intera normazione sui privilegi, la connessione diretta fra creditore (per la prestazione eseguita) e configurazione soggettiva del titolare della causa di prelazione, la mancanza di dubbi di illegittimità costituzionale ove il legislatore abbia inteso regolare in modo diseguale situazioni attinenti alla produzione di merci o servizi ma diverse sotto il profilo dell'organizzazione del prestatore;
4. invero, nella specie, è incontroverso che il soggetto che ha "venduto la frutta" non erano i tre soci bensì la società semplice nella quale essi si erano coordinati, dunque a nessuno di essi spettando la qualità di creditore; all'altezza dell'intero n. 4 dell'art. 2751-bis c.c., ricorre una omogenea considerazione soggettiva che ha riguardo a persone fisiche, in ciò la norma distinguendosi dalle fattispecie contemplate ai numeri successivi; nell'intero articolo citato non manca la netta separazione tra "coltivatore diretto del fondo" (locuzione cui ha riguardo per i piccoli imprenditori l'art. 2083 c.c.) rispetto a "società" (Cass. 17046/2016) ovvero anche "impresa" (Cass. 28830/2017), come quella artigiana o fornitrice di lavoro temporaneo che possono astrattamente essere costituite in forma societaria; solo la prima espressione risulta diversa rispetto a quella di imprenditore agricolo più generale (posta dall'art. 2135 c.c.) o speciale (IAP, imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1 e 2, inclusivi, per finalità di legislazione sociale e senza influenza diretta sullo statuto civilistico, anche delle società agricole, alle condizioni ivi dettate);
5. invero convincentemente Cass. 6842/2015 ha statuito che "ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 4, spettante al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 c.c., nel testo sostituito dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, la qualifica di "coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 c.c., sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia"; e tutta la motivazione chiarisce la necessità della citata corrispondenza tra lavoro, produzione e vendita, ove si ribadisce che "la qualifica di coltivatore diretto va desunta non dai principi di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 6, bensì dalla disciplina codicistica (artt. 1647 e 2083), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici (così Cass. n. 6002/99, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 11176/03, nonchè già Cass. n. 988/96)"; prosegue il citato arresto precisando che "questo legame di strumentalità col fondo non è (più) necessario al fine di qualificare l'attività imprenditoriale come agricola ai sensi dell'art. 2103 c.c., nel testo novellato nel 2001. Tuttavia, lo stesso legame funzionale tra il fondo e l'allevamento continua ad essere necessario per la definizione di coltivatore diretto desumibile dagli artt. 1647 e 2083 c.c., che va tenuta distinta dalla definizione di imprenditore agricolo. Sia l'affittuario coltivatore diretto che il piccolo imprenditore coltivatore diretto si caratterizzano perchè esercitano la coltivazione del fondo con il lavoro prevalente proprio e di persone della famiglia. A tale concetto si è riferito il legislatore, quando con la L. n. 426 del 1975, ha introdotto l'art. 2751 bis c.c., n. 4";
6. si tratta, conclusivamente, di scrutinio del tutto incompatibile, in difetto di una diversa locuzione espressa che si riferisca alla organizzazione collettiva, con la dimensione societaria, potendo - come per i primi due precedenti sopra citati - semmai il solo legislatore allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale, per come aggregata nel soggetto societario;
7. il ricorso è, pertanto, inammissibile conseguendone la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di Euro 7.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2018.


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