Negoziazione assistita: l'avvocato deve informare chiaramente il cliente
Pubblicato il 12/06/18 08:08 [Doc.4816]
di Redazione IL CASO.it
Modifica al Codice Deontologico Forense:
ART. 27 - Dovere di informazione
Commi 1 e 2 invariati.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.
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