Nella procedura di sovraindebitamento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha legittimazione al voto per i crediti di cui sono titolari gli Enti impostori
Pubblicato il 14/06/18 18:01 [Doc.4829]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Bologna 24 aprile 2018 - est. Rimondini

Nella procedura di sovraindebitamento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha legittimazione al voto per i crediti di cui sono titolari gli Enti impostori

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Approvazione della proposta - Crediti iscritti a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) - Legittimazione al voto - Limiti

Nell'ambito delle operazione di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; solo coloro possono quindi contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito.


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