Contratto di listing e disciplina applicabile
Pubblicato il 08/05/15 17:05 [Doc.485]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del Dott.Francesco Lupia (Magistrato Ordinario, Tribunale di Avezzano)
Contratto di listing âCausa- Accrescimento dellâutilità marginale- Qualificazione come contratto tipico di somministrazione ex art.1568,comma 2, c.c âConseguenze in ordine alla disciplina applicabile-Gravità dellâinadempimento.
Il contratto di âlisting o contributo di inserimento commercialeâ è normalmente strutturato come un contratto in virtù del quale una parte(contro il pagamento di un prezzo) si obbliga ad acquistare e collocare presso i propri punti vendita la merce consegnata dallâaltra, impegnandosi a promuoverla presso la propria clientela .
In tal caso esso deve essere qualificato come un tipico contratto di somministrazione , trattandosi di fattispecie identica sia contenutisticamente che finalisticamente a quella di cui allâart.1568,comma 2, c.c., dalla quale solo si distingue per la natura del corrispettivo riconosciuto al somministrato che si obbliga allâattività promozionale.
Ed infatti nellâipotesi disegnata dallâart.1568,comma 2, c.c. tale corrispettivo è costituito dal diritto di esclusiva, mentre nel contratto di listing da un prezzo.
Resta invece identico il fine perseguito dallâoperazione negoziale, costituito dallâaccrescimento dellâutilità marginale sia del somministrante sia del somministrato.
In virtù dellâattività promozionale svolta dal secondo (avente sia la veste di somministrato che di venditore), infatti, se ne accrescono le vendite e, dunque, il fabbisogno, con conseguente crescita di guadagno per ambo le parti.
Ne discende lâapplicabilità dellâart.1564 c.c. in caso di esercizio dellâazione di risoluzione,che impone la notevole importanza dellâinadempimento e la sua idoneità a menomare la fiducia nei futuri adempimenti.
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