Immobile aggiudicato in esecuzione forzata e danno da occupazione illegittima
Pubblicato il 22/06/18 00:00 [Doc.4866]
di Redazione IL CASO.it


Occupazione illegittima di immobile altrui - Danno - Quantificazione in via equitativa - Fattispecie in tema di acquisto di immobile nell'ambito di esecuzione forzata

La pronunzia impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato ritenendo corretta la liquidazione presuntiva del danno operata, in via equitativa, per il mancato godimento del bene secondo criteri oggettivi con specifico riguardo all'aver continuato a detenere il bene nonostante l'intimazione di rilascio, e con riferimento alla durata dell'occupazione.


Cass. civ. Sez. III, 31-01-2018, n. 2342

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 gennaio 2006, Z. convenne S.R., G.I., G. e G.x. dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell'immobile sito in (*), di cui era divenuto proprietario in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma in data 9 giugno 2005 a seguito dell'esecuzione forzata in danno di S.R.
Si costituirono G.I., G. e G.x. (familiari conviventi della debitrice esecutata S.) i quali eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la infondatezza della domanda. S.R. restò contumace.
Con sentenza 19 febbraio 2009 n. 3976 il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda e condannò i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore di Z., della somma di Euro 16.000,00, oltre interessi e rivalutazione e alle spese di giudizio.
Proposto appello da parte di G.I., G. e G.x. nonchè appello incidentale da Z., con sentenza 27 febbraio 2014 n. 1309, la Corte di Appello di Roma rigettò l'appello principale e quello incidentale e compensò le spese del giudizio tra le parti.
Per quanto ancora rileva, la Corte di appello, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che: - correttamente il Tribunale respinse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo gli appellanti, rispettivamente, il convivente ( I.) e i figli ( A. e Is.) di S.R. (soggetto formale dell'obbligo di restituzione) nei confronti della quale venne promossa la procedura di esecuzione per il rilascio di immobile su istanza della Banca di Roma e alla quale vennero notificati, a mezzo raccomandata, in mani proprie, il precetto in data 24 giugno 2005 e l'avviso in data 15 luglio 2005; - che, pertanto, il protrarsi illegittimo della utilizzazione dell'immobile si era configurato come occupazione sine titulo - e fonte di danno - alla quale avevano concorso tutti coloro che godevano di fatto dell'immobile a scapito del legittimo possessore, tutti obbligati in solido alla restituzione dell'immobile (e non solo colei che, per essere la precedente titolare del diritto, fosse stata sottoposta a procedura esecutiva di rilascio) e al risarcimento del danno liquidato equitativamente dal giudice di prime cure.
Avverso questa sentenza, G.I., G. e G.x. propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso Z.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo ("Sul difetto di legittimazione passiva in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: - Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 586, 475 e 608 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.") i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia erroneamente applicato l'istituto della legittimazione passiva distinguendolo e differenziandolo dalla titolarità del rapporto sostanziale in contrasto con il principio del tutto opposto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. 9/02/2012 n. 1912).
2. Con il secondo motivo ("Violazione e falsa applicazione degli artt. 586, 475 e 608 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3") i ricorrenti lamentano come la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dalla sentenza di prime cure nel ritenerla "congrua e coerente con le risultanze processuali" abbia affermato una sorta di responsabilità oggettiva in capo ai G. per gli asseriti danni derivanti dalla ritardata consegna dell'immobile espropriato in forza del mero fatto della asserita coabitazione e/o del rapporto di famiglia intercorrente con l'esecutata. Ciò violerebbe anche l'art. 2043 c.c., secondo cui la responsabilità per fatto illecito è personale e le ipotesi di responsabilità oggettiva e/o indiretta sono quelle tipiche individuate dalla legge (in quanto i ricorrenti, non essendo titolari di un titolo autonomo di disponibilità dell'immobile, non potevano essere destinatari di alcuna ingiunzione, essendo legati alla debitrice esecutata da un solo rapporto di solo fatto, irrilevante ai fini in esame e dunque non erano legittimati passivamente).
3. Con il terzo motivo ("Sulla sussistenza del "fatto illecito con responsabilità solidale": - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.; - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti") i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello abbia violato e falsamente applicato l'art. 2055 c.c., tenuto conto che alcun atto illecito era stato da loro tale da giustificare la condanna in via solidale. Evidenziano che, riguardo all'episodio relativo all'aggressione da parte di G.I. in danno dell'ufficiale giudiziario avvenuta in data 16 febbraio 2006 (un mese prima della riconsegna dell'immobile), il predetto avesse comunque "interamente pagato il suo debito nei confronti della giustizia".
3.1. I tre motivi illustrati che in ragione della reciproca connessione meritano un esame congiunto sono manifestamente infondati sia con riferimento alle plurime violazioni di legge lamentate sia con riferimento al lamentato omesso esame di un fatto decisivo.
3.2. Innanzitutto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'eccezione sollevata dagli appellanti (circa l'insussistenza di qualsiasi loro obbligo al risarcimento del danno in favore dell'attore per non essere stati parti nè del procedimento di espropriazione immobiliare nè dell'esecuzione per il rilascio dell'immobile) non quale eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma piuttosto quale eccezione "sulla titolarità sostanziale della posizione" recante una questione di merito concernente l'insussistenza del diritto fatto valere dall'attore nei loro confronti.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Corte di merito non ha violato nè falsamente applicato le norme processuali invocate e neppure ha affermato un principio "opposto" a quello espresso a Sezioni Unite da questa Corte che, nella pronuncia invocata, ha chiarito come l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricolleghi al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e comporti (trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data) la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Sez. U, 09/02/2012 n. 1912).
A fronte di quanto appena richiamato, pertanto, risulta che la sentenza impugnata ha adeguatamente verificato la titolarità della situazione giuridica soggettiva in capo agli appellanti i quali detenevano l'immobile nella qualità di familiari conviventi della persona nei cui confronti venne promossa la procedura esecutiva di rilascio.
3.3. In secondo luogo, correttamente la Corte di merito ha ritenuto sussistente nella fattispecie in esame un caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui nei confronti di tutti coloro che effettivamente abitavano l'immobile (debitrice esecutata e familiari conviventi), qualificandolo come fatto illecito imputabile a più persone a norma degli artt. 2043 e 2055 c.c.; inoltre, ha coerentemente richiamato l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui (sia essa usurpativa o non), ritiene che il danno per il proprietario del cespite sia in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Sez. 3, 24/01/2013 n. 8571).
3.4. In terzo luogo, del tutto infondata risulta la censura concernente l'omesso esame "non avendo" la Corte capitolina "ritenuto di distinguere, benchè fosse stato sollevato il difetto di legittimazione passiva, la posizione dei G. da quella di S.R." (..) "non essendo pacificamente emerso mai nel giudizio che gli stessi avessero commesso alcun atto illecito".
I ricorrenti mostrano di non aver compreso la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, la quale, concordemente alle motivazioni già rese dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze istruttorie, ha adeguatamente descritto e sussunto nella categoria della responsabilità extracontrattuale la condotta antigiuridica posta in essere dai medesimi, consistita nell'aver continuato a detenere e ad occupare illegittimamente un immobile altrui.
4. Con il quarto motivo ("Sulla quantificazione dell'asserito danno. In relazione all'art. 360, n. 3: errato ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c. Violazione art. 12 disp. gen. (..); violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c.") i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia applicato analogicamente l'art. 1591 c.c., ed invocano un precedente di legittimità in proposito (Sez. 3 4 giungo 2009 n. 12882) che ha ritenuto la citata norma non applicabile all'occupazione senza titolo ad opera di terzi non legati al conduttore da un preesistente rapporto.
5. Con il quinto motivo ("Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 1591, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3") i ricorrenti lamentano che il danno sia stato illegittimamente liquidato atteso che nessuna prova della sua sussistenza era stata fornita ed il danno non può ritenersi in re ipsa ed invocano un precedente di legittimità in proposito (Sez. 3, 11/01/2005 n. 378).
5.1. Questi ultimi due motivi, meritevoli di un esame congiunto poichè relativi ai criteri di liquidazione e alla prova del danno riconosciuto all'attore per l'illegittima occupazione del suo cespite immobiliare, sono anch'essi manifestamente infondati rispetto alle plurime violazioni di legge lamentate.
In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte che ha più volte affermato che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè tale danno costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (cfr. tra tante, Sez. 3, 09/08/2016 n. 16670; Sez. 3 16/04/2013, n. 9137; Sez. 3, 08/05/2006 n. 10498). Per completezza, va aggiunto che non si discosta da questa impostazione il precedente richiamato dai ricorrenti il quale, sebbene precisi che non di "danno in re ipsa" si tratta, ma "di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, tuttavia, nella sostanza, ritiene che questi possa pur sempre avvalersi di presunzioni (Sez. 3, 11/01/2005 n. 378).
La pronunzia impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato ritenendo corretta la liquidazione presuntiva del danno operata, in via equitativa, per il mancato godimento del bene dal giudice di prime cure "secondo criteri oggettivi" con specifico riguardo all'aver "continuato a detenere il bene nonostante l'intimazione di rilascio, e con riferimento alla durata dell'occupazione".
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido tra loro a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018.


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