La mancata risposta al questionario preclude l'allegazione nell'eventuale successiva fase processuale
Pubblicato il 26/06/18 08:05 [Doc.4887]
di Redazione IL CASO.it
In tema di accertamento fiscale, non sono usufruibili dalla difesa i documenti richiesti dall'Agenzia delle entrate e non prodotti tempestivamente. L'inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta a eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione, sezione VI, con l'ordinanza 16106 depositata il 19 giugno 2018. La pronuncia della Corte appare molto rigorosa, oltre che nel prevedere l'inutilizzabilità dei documenti, anche nella possibilità che tale eccezione possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il giudizio di merito
A seguito della notifica di un questionario con cui l'Agenzia delle entrate la invitava a produrre documenti a sostegno di alcune spese sostenute, la società destinataria della richiesta restava inerte e non ottemperava all'invito dell'ufficio.
Quest'ultimo emetteva il susseguente avviso di accertamento, in materia di imposte dirette e di Iva, che veniva impugnato dalla società contribuente.
In sede di ricorso, venivano prodotti i documenti inizialmente richiesti dall'Amministrazione finanziaria e la cui presentazione era rimasta, fino a quel momento, omessa.
Entrambi i giudici di merito ritenevano fondate le doglianze della società e sufficientemente giustificati i costi dalla stessa dedotti; di conseguenza, il provvedimento impositivo veniva annullato.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973, e dell'articolo 57 del Dlgs 546/1992.
La società ha presentato un controricorso e, successivamente, depositato delle memorie.
La decisione della Corte di cassazione
Ad avviso dei giudici di secondo grado, era da ritenersi infondata la tesi dell'Agenzia delle entrate incentrata sulla inutilizzabilità della documentazione allegata dalla società al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Questa documentazione - secondo i giudici di merito - dimostrava adeguatamente la veridicità e l'inerenza dei costi oggetto delle fatture contestate dall'ufficio.
L'Agenzia ricorrente ha lamentato, come detto, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973, e dell'articolo 57 del Dlgs 546/1992.
In particolare, ad avviso dell'Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale prima, e quella regionale poi, avrebbero erroneamente reputato utilizzabili i documenti prodotti dalla società anche se presentati solo nella fase processuale e non, come richiesto dall'ufficio e previsto dalla normativa sul tema, a seguito dell'invito di cui all'articolo 32, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Amministrazione.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato come "In tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal Dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti" risponda ai criteri di lealtà, correttezza e collaborazione tipici degli obblighi di solidarietà della materia tributaria.
L'invio di questionari, inviti e richieste documentali da parte dell'ufficio è finalizzato a garantire un dialogo preventivo tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti e a evitare l'instaurazione di possibili contenziosi. In caso di inottemperanza da parte del destinatario dell'invito, l'inerzia viene sanzionata con la preclusione dell'allegazione, nell'eventuale successiva fase processuale, di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Come precisato dalla Cassazione, "L'inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al Dpr 29 settembre, n. 600, art. 32, comma 5" (cfr Cassazione, 5734/2016).
La Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto di tale principio violando le norme procedimentali e processuali tributarie richiamate nel ricorso dell'Agenzia.
La Corte ha, dunque, accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Andrea Santoro
pubblicato Lunedì 25 Giugno 2018
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