Credito professionale e prededuzione ex art. 111 l. fall. : vale il criterio dell'utilità della prestazione professionale per la procedura ed i creditori, come stabilito da Cass. 2013/8534
Pubblicato il 10/05/15 19:01 [Doc.489]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì - 27 novembre 2014 - Pres. e rel. dr. Barbensi
Il credito dei professionisti che hanno assistito la società nella presentazione della domanda di concordato preventivo va collocato in prededuzione nel successivo fallimento solo se la prestazione espletata ha portato utilità alla procedura e giovamento ai creditori, come stabilito da Cass. 2013/8534.


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