Società di capitali: dipendenza economica e controllo esterno o contrattuale
Pubblicato il 04/07/18 00:00 [Doc.4909]
di Redazione IL CASO.it
Società di capitali - Dipendenza economica e controllo esterno o contrattuale - Presupposti - Reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto - Impossibilità di autonomamente determinare le scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale
Non vi è dubbio che la reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto (fornitura di beni o, come nel caso di specie, di servizi) siano sintomatici di una posizione contrattuale "forte" di una società rispetto ad un'altra, rapporto di forza dal quale deriva anche la sostanziale "imposizione" dei corrispettivi della fornitura o dei servizi; ciò non è tuttavia sufficiente per enucleare la fattispecie del controllo, in quanto la norma richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano «particolari» e che, dunque, sulla base di essi la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Pertanto, l'atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie di controllo esterno, deve generare la traslazione all'esterno della società del poter di direzione dell'attività sociale, ma ciò non si verifica sulla base della sola reiterazione nel tempo di più ordini.
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile
riunito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile' di primo grado iscritta al n. 41026 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 giugno 2015 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra Fallimento Ts. s.a.s. di Loredana P. & C. in liquidazione, Fallimento di Loredana P., dichiarato per estensione ai sensi dell'art. 147 L.F.;
omissis
svolgimento del processo
omissis
Motivi della decisione
1. Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva delle Sig.re Loredana P. e Tiziana P. e di difetto di legittimazione passiva dei convenuti Paolo M., Giovanni M. ed I. S.r.l.
I convenuti hanno dedotto il difetto di legittimazione attiva delle Sig.re Loredana P. e Tiziana P. quali socie della Ts. in quanto avrebbero subito un danno esclusivamente riflesso consistente in una diminuzione del valore della propria partecipazione nella società e, dunque, non potendo far valere autonomamente il danno così conseguito. Inoltre, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dei Sig.ri Paolo M., Giovanni M. ed I. in quanto soggetti estranei ai rapporti negoziali intercorsi tra Ts. e A.
Le questioni, contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti, non si configurano in termini di legittimazione passiva in senso proprio ma come difetto di titolarità (passiva) nel rapporto controverso. Invero, la legittimazione attiva o passiva (o legittimazione processuale) consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si ricollega al principio contenuto nell'art. 81 c.p.c., secondo il quale, nel processo, nessuno può far valere un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La regola consente di individuare il soggetto che ha il potere di esercitare l'azione nel giudizio ed il soggetto nei cui confronti essa può essere esercitata (e, eventualmente, gli altri soggetti che possono o debbono aggiungersi agli altri due affinché il processo si svolta regolarmente).
Essa dev'essere accertata in relazione non già alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio e ciò perché la materia attiene al contraddittorio e mira a prevenire una sentenza inutiliter data.
Conseguentemente l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo del diritto.
Dalla legittimazione ad agire o a contraddire va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Di talché, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Conseguentemente, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica - secondo la prospettazione dell'attore - della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce e, per farlo proficuamente valere, deve essere tempestivamente eccepito (in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cassazione civile, 17 giugno 1997, n. 5407; Cassazione civile, 26 novembre 2003, n. 18067; Tribunale Bari, sez. III, 25 gennaio 2012).
Ebbene, nel caso di specie, le Sig.re Loredana P. e Tiziana P. hanno dedotto di avere direttamente subito un danno per effetto del comportamento dei convenuti con la conseguenza che esse hanno esercitato un diritto proprio e non altrui, con la conseguenza che la verifica della sussistenza di quel danno costituisce circostanza di merito che non attiene alla legittimazione attiva a far valere quel diritto.
Quanto poi alla posizione dei Sig.ri Giovanni M. e Paolo M. ed a quella della I. S.r.l., giova osservare che tali soggetti sono stati evocati in giudizio, ai sensi dell'art. 2497 secondo comma c.c. quali soggetti che hanno preso parte al fatto lesivo (determinandolo) o che hanno consapevolmente da esso tratto beneficio. Essi sono, dunque, legittimati passivi rispetto alla presente azione.
2. Sulla improcedibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla A.
Come evidenziato, la A. Covers - A. S.p.A., nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice «al risarcimento dei danni patiti da A. a causa delle negligenti ed errate produzioni» eseguite dalla medesima.
Ebbene, essendo intervenuto il fallimento della società Ts. di P. Loredana & C. s.a.s. (e, in estensione, ai sensi dell'art. 147 L.F., della socia accomandataria, Sig.ra Loredana P.), tale domanda deve essere dichiarata improcedibile.
L'art. 24 della legge fallimentare prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore; l'art. 52, poi, stabilisce che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge.
Ebbene, le norme appena richiamate introducono nel sistema il divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e sanciscono il principio dell'esclusività della procedura concorsuale.
Occorre, infatti, a tal proposito osservare che, come ribadito in diverse pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., 4 settembre 2014, n. 18691; Cass., 27 marzo 2008, n. 7967; ma si vedano, già, Cass., 8 giugno 1988, n. 3885; Cass., 13 giugno 1991, n. 6713; Cass., 22 giugno 1995, n. 7045; Cass., 25 marzo 1995, n. 3580;
nonché Cass., Sez. un., 10 ottobre 2004, n. 23077), una volta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore, invece, il quale non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (Cass., 29 marzo 1989, n. 1492; Cass., 25 marzo 1995, n.
3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cass. 18 ottobre 1991, n. 11038 Cass., 5 marzo 1990, n. 1729).
Le pretese della A. poste a fondamento della domanda riconvenzionale vanno quindi trasferite nella sede concorsuale ed alla cognizione del giudice fallimentare, dovendo inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e di verificazione dello stato passivo (Cass., 13 maggio 1991, n. 5333; Cass., 9 ottobre 1992, n. 11021; Cass., 9 aprile 1997, n. 3068; Cass., 26 luglio 2000, n. 9801, ma si veda, in particolare, anche Cass., 22 settembre 1997, n. 9346).
3. Le domande proposte da parte attrice.
Venendo al merito della vicenda, il Tribunale osserva come le attrici abbiano dedotto, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica di Ts. di Loredana P. & C. s.a.s. nei confronti di A. Covers - A. S.p.A. (art. 91. 18 giugno 1998, n. 192) per poi, sulla base di tale rapporto, dedurre l'esistenza di un controllo esterno o contrattuale di quest'ultima nei confronti della società attrice (art. 2359 primo comma n. 3 c.c.). Nella prospettazione di parte attrice, l'accertamento di tale controllo darebbe luogo all'applicazione della norma di cui all'art. 2497 sexies c.c., secondo la quale si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società che le controlla ai sensi dell'art.
2359: da qui l'applicazione della disciplina in materia di direzione e coordinamento e della responsabilità della società capogruppo e degli ulteriori soggetti oggi convenuti in giudizio, Sig.ri Paolo M. e Giovanni M., amministratori di diritto e di fatto di A., nonché Fiat e Lear, quali soggetti che hanno preso parte al fatto lesivo o che hanno consapevolmente da esso tratto beneficio.
A fondamento delle svolte domande, parte attrice rappresentava che: la Ts. di Loredana P. & C. s.a.s. operava da oltre dodici anni nel settore dell'automotive e, segnatamente, nell'indotto della Fiat; in particolare, la società attrice eseguiva, dal 2000 al 2009, per conto della Ca. S.p.A. (società riconducibile alla famiglia M.) e, dal 2008 al novembre 2012, per conto della convenuta A. Service - A. S.p.A. (subentrata a Ca. in tutti i contratti e cessionaria di fatto dell'azienda di quest'ultima) lavorazioni su prodotti semilavorati forniti dalle stesse società committenti, in conformità a progetti esecutivi messi a disposizione da Fiat per il tramite di queste ultime; più precisamente, Ts. provvedeva alla cucitura delle fodere destinate a rivestire la selleria di vari modelli di automobili prodotti da Fiat utilizzando i tessuti tagliati e le specifiche del progetto di volta in volta forniti dal committente in relazione a ciascun prodotto; Ca., dal 2000 in poi, provvedeva ad esternalizzare l'intero processo di cucitura, cuore dell'attività oggetto delle commesse direttamente provenienti da Fiat e/o da Lear, avvalendosi delle società subfornitrici (Ts., I. e, per un certo periodo di tempo, Mi. Group S.r.l.); nel 2009, al fine di ridurre il numero delle società subfornitrici nella piramide produttiva di cui costituiva il vertice, Fiat imponeva alla propria filiera la c.d. vertical integration, consistente nell'accorpamento delle società che fornivano il tessuto per i rivestimenti con quelle che producevano le fodere per i sedili delle automobili; in tale contesto, veniva creata la A. il cui capitale è posseduto per il 49% da HP S.p.A. (già socio unico di Ca.) e per il restante 51% dalla società Apollo S.p.A.; amministratore delegato di A. veniva nominato il Sig. Paolo M., figlio dell'amministratore di Ca., rag. Giovanni M.; quest'ultimo, tuttavia, svolgeva di fatto attività di amministrazione di A., come testimoniato da diverse comunicazioni interne al gruppo ove si fa riferimento al Sig. Giovanni M. quale «capo» e, quindi, come manager di riferimento; dopo la creazione di A., la Ca. procedeva - di fatto - ad una vera e propria cessione, in favore di A., dell'azienda comprendente l'intera struttura produttiva; Ts., dunque, proseguiva, senza soluzione di continuità, con A. tutti i rapporti che erano in corso con Ca. e, in particolare, il rapporto di subfornitura già in essere; nel 2009, su indicazione di A. e per essa dell'amministratore di fatto, Sig. Giovanni M., la società attrice stipulava un contratto di locazione con Emme S.r.l. (società riconducibile alla famiglia M.) avente ad oggetto una porzione di un capannone industriale sito in Frosinone; l'altra porzione del capannone veniva presa in locazione da I. S.r.l.; ciò assicurava, anche da un punto di vista logistico, l'unità economica e aziendale tra A. e i suoi «reparti cucitura» (Ts. e I.); lo stretto rapporto tra dette società è testimoniato dalla circostanza che, nelle comunicazioni interne, I. veniva denominata «A. 1» e Ts. «A. 2»; i macchinari con cui Ts. operava erano concessi, a titolo di comodato gratuito, da A.; all'atto di immissione nel possesso del capannone industriale, Ts. si avvedeva che la porzione ad essa assegnata non era dotata degli allestimenti necessari ad effettuare gli allacci per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas;
conseguentemente, l'energia ed il gas venivano forniti da I. a Ts. la quale provvedeva poi a rimborsarne il corrispettivo; le commesse assegnate dalla committente a Ts. non venivano mai previamente concordate tra le parti né con riferimento al prezzo né con riferimento ai tempi di esecuzione e di consegna; A., infatti, si limitava a trasmettere a Ts. il programma di lavorazione settimanale da realizzarsi ai prezzi arbitrariamente determinati dalla società committente; anzi, in talune occasioni i prezzi venivano comunicati solo dopo che i semilavorati erano stati consegnati presso Ts.; A. discriminava illegittimamente, quanto ai prezzi, tra la Ts. e y la I.; nel 2012, per la prima volta, Ts. contestava ad A. l'applicazione del -13 prezzo eccessivamente basso e non remunerativo considerate le caratteristiche del prodotto da lavorare, ma, avendo ricevuto dal Sig. Giovanni M. la minaccia dell'immediata revoca dell'intera commessa, era successivamente costretta ad accettare le condizioni imposte dal committente; successivamente, la A. provvedeva a revocare una determinata commessa già assegnata a Ts.; quindi, le società interrompevano ogni rapporto.
4. Dipendenza economica e controllo societario esterno o contrattuale.
Cenni in diritto.
Così ricostruita, secondo le prospettazioni di parte attrice, la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale, appare opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulle nozioni di dipendenza economica e, in particolare, di controllo societario esterno o contrattuale.
Ai sensi dell'art. 91. 18 giugno 1998, n. 192 si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi: essa è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso, che può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Occorre, dunque, indagare, in punto di diritto, se una situazione di dipendenza economica che, come è noto, costituisce una fattispecie di applicazione generale che può anche prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906; nella giurisprudenza di merito, App. Milano, 15 luglio 2015; Trib. Torino, 11 marzo 2010) - ovvero comunque una reiterazione, nel tempo, di rapporti di fornitura di un determinato servizio possano dare luogo ad un controllo esterno ai sensi dell'art. 2359 primo comma n. 3 dal quale potere dedurre l'esistenza di una attività di direzione e coordinamento.
Va, in primo luogo, evidenziato che ai sensi della norma da ultimo richiamata sono considerate società controllate le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
In via generale, può affermarsi che la specificità del controllo esterno si coglie in relazione al suo essere un controllo che non si realizza all'interno dell'assemblea (come invece avviene nel controllo interno, art. 2359 primo comma nn. 1 e 2 c.c.), sostanziandosi invece in una oggettiva dipendenza economica, derivante da particolari rapporti contrattuali, di una società rispetto ad un'altra. Si tratta, dunque, di un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale, che sussiste indipendentemente da chi nomina e può revocare gli amministratori, essendo l'attività economica stessa, in quanto tale, ad essere condizionata dalla relazione di controllo.
Mentre, infatti, nel controllo interno l'operato degli amministratori è indirettamente condizionato da chi ha il potere di nominarli, rinnovarli in carica o revocarli, nel controllo esterno l'operato degli amministratori è influenzato indirettamente e fattualmente da vincoli contrattuali che sono «particolari» in quanto idonei ad attribuire ad un'altra impresa poteri legittimi di condizionamento indiretto dell'operato degli amministratori della controllata esterna. A differenza del controllo interno, quello esterno deve essere effettivo.
Nella fattispecie in argomento, il controllo segue a particolari vincoli negoziali, non essendo idonea, per unanime dottrina, la sola dipendenza economica a dare luogo ad una situazione di controllo in senso giuridico. Si afferma, poi, che rilevante quale controllo esterno non è qualsiasi contratto cui consegua un'influenza dominante, ma solo quei contratti che, in virtù delle loro peculiarità di ordine economico, ma soprattutto giuridiche, anche se non necessariamente limitate alle condizioni obiettivate in clausole del contratto lA.ino pronosticare la dipendenza di una società verso la sua controparte contrattuale. Quanto al novero dei contratti dai quali può scaturire un controllo esterno si fa tradizionalmente riferimento a contratti di somministrazione, di agenzia, di commissione, di licenza di brevetto o di know-how, soprattutto ove accompagnati da un vincolo di esclusiva, contratti la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata (Trib. Milano, 28 aprile 1994, il quale ha, però, precisato che non può essere ravvisato controllo esterno quando le società asseritamente controllate, per la loro struttura e dimensioni, non siano state nell'impossibilità concreta di instaurare identici, analoghi, o diversi rapporti imprenditoriali con altre società licenzianti o con altri operatori nel medesimo settore; detta decisione è stata poi confermata da Cass., 27 settembre 2001, n. 12094 secondo la quale la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata, l'accertamento dei quali è riservato al giudice del merito).
In altre parole, correttamente, la giurisprudenza tende a richiedere un rapporto derivante dai suddetti vincoli contrattuali di subordinazione tra le due società, tale da ridurre l'una ad una vera e propria società satellite dell'altra (Trib. Roma, 11 luglio 2011; Trib. Palermo, 3 giugno 2010), anche per il tempo successivo alla scadenza dell'accordo, vuoi in virtù di accordi stabili nella loro durata, vuoi perché garantiti da una forte penale; un rapporto l'accertamento e la valutazione del quale comporta un giudizio di fatto, insuscettibile di sindacato di legittimità.
Soltanto ove ricorrano i presupposti indicati, l'esercizio effettivo del controllo esterno, manifestandosi direttamente sulla società controllata e quindi sulla stessa gestione sociale, tramite il condizionamento dell'organo amministrativo, dà luogo con ogni probabilità anche alla fattispecie della direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. (attraverso la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c.).
Per il rilievo che ha nell'ambito della presente controversia, occorre ora indagare se sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie di controllo esterno, la ripetizione, caratterizzata da una certa stabilità nel tempo, di ordini (o commesse).
Ebbene, ritiene il Tribunale che a tale interrogativo debba darsi risposta negativa. In particolare, non vi è dubbio che la reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto (fornitura di beni o, come nel caso di specie, di servizi) siano sintomatici di una posizione contrattuale "forte" di una società rispetto ad un'altra, rapporto di forza dal quale deriva anche la sostanziale "imposizione" dei corrispettivi della fornitura o del servizio. Tuttavia, ciò non è sufficiente per enucleare la fattispecie del controllo, in quanto la norma richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano «particolari» e che, dunque, sulla base di essi la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. In altre parole, l'atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie di controllo esterno, deve generare la traslazione all'esterno della società del poter di direzione dell'attività sociale, ma ciò non si verifica sulla base della sola reiterazione nel tempo di più ordini.
D'altra parte, ad opinare diversamente, si avrebbe una assoluta dilatazione del concetto di controllo esterno (come detto in contrasto con l'aggettivazione, contenuta nell'art. 2359 primo comma n. 3, dei rapporti contrattuali come «particolari»), il quale si verificherebbe automaticamente in ogni rapporto negoziale stabile che vede coinvolto un operatore del c.d. indotto generato dall'attività di una impresa.
In definitiva, in difetto di altre significative circostanze di fatto, l'unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359, n. 3, c.c. (Trib. Milano 27 febbraio 2012).
Da ultimo, in giurisprudenza si è osservato che l'influenza esercitata da una società su un'altra in virtù di un contratto che non conferisce alla prima alcun potere di determinare le scelte gestorie della seconda non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 2497 c.c., né con riferimento al c.d. controllo esterno di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. (norma richiamata dall'art. 2497 sexies c.c.) né con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2497 septies c.c. La responsabilità da attività di direzione e coordinamento, in entrambi detti casi, non può prescindere dall'esistenza di disposizioni contrattuali rilevabili in maniera oggettiva. In mancanza di uno specifico potere contrattuale della parte dirigente di imporre le proprie decisioni, le condotte della parte asseritamente eterodiretta devono ricondursi alla libera strategia imprenditoriale di quest'ultima, e gli effetti di tali scelte non possono in alcun caso imputarsi ad altri (Trib. Catania, 26 febbraio 2015).
5. La dipendenza economica di Ts. ed il controllo contrattuale esercitato su di essa da A.
Alla luce di quanto chiarito in punto di diritto, il Tribunale ritiene che le domande proposte da parte attrice non siano meritevoli di accoglimento. Come già evidenziato, parte attrice - premesso che il rapporto intercorso con A. trova il suo antecedente nel rapporto di subfornitura già esistente con la Ca., società che avrebbe di fatto ceduto la propria azienda in favore dell'odierna convenuta - deduce la sussistenza di una situazione di dipendenza economica dalla quale fa derivare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 primo comma n. 3 c.c. La Ts. pone, a fondamento della prima delle due situazioni dedotte, il rapporto di mono committenza (essendo stata A. l'unica committente di Ts.); la dipendenza tecnologica (dal momento che l'intera organizzazione produttiva di Ts. era conformata alle esigenze dell'unico committente); le oggettive difficoltà per Ts. di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. In particolare, parte attrice evidenzia come i macchinari utilizzati da Ts. nella propria attività erano di proprietà di A. e da questi concessi in comodato gratuito ed a tempo indeterminato; l'opificio industriale ove Ts. svolgeva la propria attività era di proprietà della Emme S.r.l., società riconducibile alla famiglia M. ed era privo degli allestimenti necessari per rifornirsi autonomamente di energia e gas che venivano fornite a Ts. dall'altra subfornitrice di A. e, cioè, da I. che utilizzava i medesimi locali e che era anch'essa società riconducibile alla famiglia M.
Ciò posto, in primo luogo, il Tribunale osserva come l'ambito di indagine deve essere ristretto al rapporto tra la società attrice e la A. senza prendere in considerazione il pregresso rapporto intrattenuto tra la Ts. e la Ca., non essendo, da una parte, invocabile un rapporto di subfornitura intercorso tra la società oggi attrice e la Ca. e, dall'altra, non essendo certa la prova dell'intervenuta cessione dell'azienda da parte di Ca. in favore di A. Infatti, sotto il primo profilo, il doc. 18 che parte attrice invoca come prova del rapporto di subfornitura tra Ca. e Ts. costituisce, più semplicemente, una missiva (datata 4 marzo 2000) con la quale la prima comunicava alla seconda «l'avvio del rapporto di collaborazione con la ns. azienda per quanto riguarda la cucitura dei rivestimenti sedili auto in tessuto/pelle» riservando a successive comunicazioni l'invio di tutta la documentazione tecnica (disegni, codici, fodere, campioni di riferimento). Ebbene, come si vede, tale comunicazione, di cui è finanche dubbio l'autentico valore negoziale, non implicava certamente la stipulazione di un contratto di subfornitura, ma si limitava a cristallizzare esclusivamente l'avvio di una più generica collaborazione i cui contorni non erano neppure precisati. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia come non sussista alcuna prova in ordine alla cessione di fatto dell'azienda da Ca. ad A. non essendo a tal fine sufficienti né la riconducibilità di entrambe le società ad una medesima famiglia, né il fatto che le forniture siano state eseguite da Ts. prima in favore di Ca. e poi in favore di A.
Ciò posto, venendo ad esaminare i rapporti tra Ts. ed A., osserva il Tribunale come, se è vero che non risulta che Ts. svolgesse la propria attività anche in favore di operatori economici diversi da A., è altrettanto vero che tale la situazione di sostanziale mono committenza di quest'ultima nei confronti della prima non era stata in alcun modo «imposta» a Ts. da A. né giustificata da circostanze oggettive (ad es.
dall'organizzazione di una linea produttiva idonea soltanto a servire le richieste di Ts. e non utilizzabile in favore di altri committenti). D'altra parte, se pure le commesse delle lavorazioni venivano reiterate nel tempo, nulla giustificava un affidamento in ordine a commesse successive e ciò per l'assorbente ragione che tali commesse derivavano non già da una libera scelta imprenditoriale di A., ma dalle necessità di Fiat.
Sotto altro profilo, deve escludersi la sussistenza di una dipendenza tecnologica di Ts. nei confronti di A., non curando quest'ultima la fase di elaborazione dei modelli e dei progetti che venivano trasmessi all'attrice. Come evidenziato dalla difesa di A., l'intera fase progettuale era di competenza esclusiva di Fiat che era, giova ricordarlo, la committente di A. Quest'ultima, dunque, riceveva i tessuti in forza di commesse ottenute da Apollo, provvedeva al taglio ed alla elettrosaldatura della materia prima seguendo i modelli ed i progetti ricevuti da Fiat: quindi, Ts. lavorava e cuciva i semilavorati sulla base degli stessi identici modelli e progetti (che le venivano quindi trasmessi senza alcun intervento di aggiunta, modifica o specificazione da parte di A.).
Le lavorazioni effettuate sia da A. sia dalla Ts. erano quindi realizzate in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi di Fiat e non di A. In altre parole, sebbene la "commessa" pervenisse a Ts. attraverso A., queste due imprese si limitavano a svolgere segmenti di lavorazioni su prodotti individuati sulla base di progetti ed indicazioni svolte dal cliente finale così che l'autonomia realizzativa e progettuale era inesistente non solo per Ts., ma anche per A. Peraltro, la circostanza dedotta da parte attrice che l'intera produzione di Ts. fosse conformata alle esigenze dell'unica committente (A.) non implica la sussistenza di una dipendenza tecnologica in quanto dipendeva da una scelta imprenditoriale di Ts. stessa. In questa prospettiva, giova anche sottolineare come non vi sia stato alcun trasferimento di know how da A. a Ts. la quale, al contrario, procedeva all'attività di cucitura secondo l'insieme di proprie conoscenze e di proprie abilità operative necessarie per svolgere quella determinata attività industriale e commerciale.
Sempre con riferimento al profilo in argomento, la concessione in comodato gratuito da A. a Ts. dei macchinari con i quali la società oggi attrice operava non 19 implica una dipendenza tecnologica, in quanto la stessa Ts. non ha neppure dedotto che si trattasse di macchinari non altrimenti reperibili sul mercato e che fossero idonei a soddisfare esclusivamente le esigenze produttive di A. In altre parole, la concessione dei beni in comodato costituiva per Ts. un risparmio di spesa senza essere legato a particolari esigenze tecnologiche derivanti dal rapporto negoziale in essere con la committente.
Quanto poi alle oggettive difficoltà di Ts. di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, tale circostanza è stata meramente allegata da parte attrice, senza, tuttavia, alcuna prova di essa. In particolare, il Collegio osserva come l'attività di cucitura svolta dalla società attrice fosse certamente spendibile in favore di ulteriori (non essendo la domanda di cucitura e lavorazione di interni prerogativa del solo settore automobilistico) e diversi committenti sia nel settore dell'indotto auto che in altri settori. Sotto altro profilo, la dimensione esclusivamente «regionale» dell'attività di Ts. era conseguenza dell'inserimento della società attrice nell'indotto della Fiat e, in particolare, degli stabilimenti ubicati nel Lazio. Tuttavia, non risulta dalla documentazione in atti che Ts. abbia almeno tentato di inserirsi nell'indotto che altri stabilimenti, ubicati in altre regioni, della medesima Fiat producevano ovvero che il mercato dell'attività svolta dalla Ts. fosse sostanzialmente «saturo» non consentendo alla società di prestare la propria attività per altri committenti. In altre parole, non risulta che il reperimento sul mercato (quanto meno nazionale) di alternative soddisfacenti fosse impedito a Ts. dalla struttura oggettiva del mercato o dalla effettuazione, da parte di Ts., di investimenti non convertibili (in quanto eseguiti per soddisfare particolari richieste di A.) né, come già più volte accennato, da vincoli di esclusiva.
In definitiva, gli elementi presi in considerazione da parte attrice costituiscono altrettanti sintomi di una posizione contrattuale forte della controparte contrattuale (A.), ma non anche dimostrativi della situazione di una pretesa dominanza e di una insostituibilità del partner commerciale.
Deve, dunque, escludersi l'esistenza di una dipendenza economica di Ts. nei confronti di A. Le medesime ragioni ora esposte consentono anche di escludere l'esistenza di un controllo esterno ai sensi dell'art. 2359 primo comma n. 3. Su tale ultimo punto, non appare peraltro pleonastico osservare come il controllo esterno, sulla o base di quanto già evidenziato, non sussiste in ragione della sola reiterazione di ordini contrattuali ove non accompagnati da particolari (e ulteriori) vincoli contrattuali. Nel caso di specie, i rapporti negoziali intrattenuti da A. con Ts. non erano accompagnati da vincoli di esclusiva che potessero attribuire, ancorché solo di fatto, poteri di eterodeterminazione (in capo ad A.) delle scelte imprenditoriali e strategiche di Ts.
Non integrano, poi, ad avviso di questo Tribunale, i «particolari» vincoli contrattuali né la stipulazione del contratto di locazione del capannone industriale con la società Emme S.r.l. (società riconducibile alla famiglia M.) né la concessione in comodato da parte di A. in favore di Ts. dei macchinari in quanto questi rapporti non creavano alcun vincolo a carico di Ts. ed a favore di A.: infatti, la società attrice manteneva la propria autonomia imprenditoriale potendo (sia all'inizio del rapporto con A. che) in ogni momento scegliere di ubicare la propria attività in una sede diversa e di utilizzare macchinari propri in luogo di quelli di proprietà della A.
Parimenti, non può ravvisarsi un particolare vincolo contrattuale nella circostanza che I. provvedeva alla stipulazione con le società erogatrici dei contratti di erogazione di energia elettrica e gas per poi rifornire la Ts.: infatti, quest'ultima avrebbe potuto far valere l'inadempimento di Emme S.r.l. (nella predisposizione degli allacciamenti necessari per fruire dei servizi) e, quanto meno nel medio periodo, ottenere un autonomo allaccio a dette materie prime.
La circostanza, poi, che i corrispettivi delle lavorazioni fossero unilateralmente determinati da A. non implica di per sé che essi fossero arbitrariamente fissati né che ciò creasse un controllo esterno sulla società. Sul punto, la Ts. deduce che, in talune occasioni, la società attrice è stata incaricata da A. di produrre fodere destinate (non ad essere montate sulle automobili Fiat, ma) ad essere vendute come pezzi di ricambio:
per tali lavorazioni, la A. corrispondeva alla Ts. il medesimo corrispettivo per le lavorazioni "ordinarie", nonostante che i pezzi di ricambio abbiano un valore di mercato significativamente superiore. Tuttavia, premesso che la lavorazione eseguita da Ts. era identica sia per le cuciture delle fodere da installare sugli autoveicoli sia per quelle delle fodere destinate ad essere vendute come pezzi di ricambio, non sussiste alcuna prova che A. abbia percepito dal committente principale corrispettivi maggiori per tali seconde lavorazioni.
Infine, parte attrice deduce che le commesse non venivano mai previamente concordate tra le parti neppure con riferimento ai tempi di consegna e di esecuzione:
tuttavia, anche tale deduzione non assume particolare rilievo, in quanto la circostanza evidenziata non dipendeva tanto dai rapporti contrattuali intercorsi tra la Ts. e la A., ma dall'essere entrambe le società inserite nell'indotto della Fiat.
Si deve dunque escludere l'esistenza, nel caso di specie, di un rapporto di controllo ex art. 2359 n. 3 c.c.: ciò che ha influito sulla gestione di Ts. non sono stati particolari o determinati rapporti contrattuali, ma il fatto che la società oggi attrice avesse di fatto strutturato la propria attività avendo come unico cliente A. In altre parole, non si è verificato, nel caso di specie, la traslazione all'esterno della Ts. del poter di direzione dell'attività sociale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto delle domande proposte da Ts. fondate sulla esistenza di una dipendenza economica di cui A. avrebbe abusato e di un controllo esterno esercitato da A. sulla società attrice.
6. Le domande subordinate proposte dalle attrici Parte attrice ha proposto, poi, domande di risarcimento del danno fondate, da una parte, sugli artt. 1173, 1175 e 2043 e, dall'altra, sugli artt. 2598 e 2600 c.c. Tuttavia, con riguardo alla prima, le precedenti considerazioni consentono di escludere la sussistenza di abusi o condotte di mala fede da parte di A. nei confronti di Ts. e delle socie di questa; con riguardo alla seconda, la vicenda in esame non è, neppure in astratto, inquadrabile nella nozione di concorrenza sleale.
7. Le spese del presente giudizio.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto affrontate e, in particolare, le difficoltà di ricostruire, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, il rapporto che ha legato i diversi soggetti coinvolti unitamente al rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai convenuti costituiscono, ad avviso di questo Collegio, motivi che giustificano la compensazione integrale, tra tutte le parti del giudizio, delle spese legali.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
II) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da A. nei confronti di Ts.;
III) compensa integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2016.
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