Detrazione Iva per la holding che "manovra" la sua controllata
Pubblicato il 09/07/18 00:44 [Doc.4940]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti che implica la previsione di un prezzo o di un controvalore. E proprio questo è il caso

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2, 9 e 168 della direttiva 2006/112/Ce ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società all'amministrazione finanziaria francese in merito alla detraibilità dell'Iva relativa alle spese sostenute per l'acquisto di titoli effettuato dalla ricorrente nel procedimento principale.
Tale società opera nel settore della fabbricazione di impianti ortopedici e ha per oggetto sociale, in particolare, la gestione di partecipazioni in diverse controllate del gruppo alle quali, inoltre, ha dato in locazione un immobile.
In sostanza, la compagine ha effettuato un'operazione di ristrutturazione che l'ha condotta a procedere a cessioni e ad acquisti di titoli. Essa ha integralmente detratto l'Iva che grava sulle diverse spese relative a tale operazione di ristrutturazione.

In seguito a una verifica contabile, l'amministrazione fiscale ha rimesso in discussione la detrazione dell'Iva operata da tale società e le ha notificato degli avvisi di accertamento, in quanto le spese per le quali quest'ultima chiedeva la detrazione contribuivano alla realizzazione di operazioni in conto capitale al di fuori del campo di applicazione del diritto alla detrazione.

La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui il giudice del rinvio chiede se la direttiva Iva debba essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce un'interferenza nella gestione di quest'ultima, che l'operazione va considerata un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, che fa sorgere un diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di quote di partecipazione in tale controllata.

Le valutazioni della Corte Ue
Ai fini Iva, un'attività è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione. In base a consolidata giurisprudenza comunitaria risulta inoltre che, nell'ambito del sistema dell'Iva, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti che implica la previsione di un prezzo o di un controvalore e che una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso", ai sensi dell'articolo 2 della direttiva Iva, solo se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Il meccanismo delle detrazioni è inteso a esonerare l'imprenditore dall'Iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'Iva garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'imposta.

In base all'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, emerge che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un "soggetto passivo", dall'altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, i beni siano ceduti o che i servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
Con particolare riferimento al diritto alla detrazione di una società holding, la Corte ha già precisato che questa non ha lo status di soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva in questione, e non ha, pertanto, diritto alla detrazione in forza degli articoli 167 e 168 della stessa direttiva, qualora la società holding abbia come unico scopo l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possieda nella sua qualità di azionista o di socio.
Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non sono ritenuti attività economiche, ai sensi della direttiva Iva, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché la riscossione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio.

Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che l'interferenza di una società holding nella gestione delle compagini nelle quali la stessa abbia assunto partecipazioni costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'imposta, ai sensi dell'articolo 2 della medesima direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici da parte della holding alle sue controllate.

Nella caso all'esame della Corte Ue, risulta che i soli servizi forniti dalla società alle controllate, per le quali ha sostenuto spese per l'acquisto di loro titoli, o che ha tentato di sviluppare nei loro confronti, riguardavano la locazione di un immobile, utilizzato da una controllata operativa quale nuovo sito di produzione.
L'assoggettamento a imposta delle operazioni di affitto e di locazione è una facoltà, prevista all'articolo 137, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva, che il legislatore comunitario ha concesso agli Stati membri in deroga alla norma generale stabilita nell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, ai sensi della quale le operazioni di affitto e di locazione sono esenti da Iva.
I Paesi Ue possono, quindi, in forza di detta facoltà, dare ai beneficiari di tale esenzione la possibilità di rinunciarvi.

Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che la direttiva Iva 2006/112/Ce deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una holding alla sua controllata costituisce una "interferenza nella gestione" di quest'ultima, che deve essere considerata un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, che fa sorgere un diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta a imposta - il che implica che la locazione non sia esente - ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario.


Data della sentenza
5 luglio 2018

Numero della causa
Causa C- 320/17

Nome delle parti
Marle partecopations SARL
Contro
Ministre de l'Economie et des Finances

Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 6 Luglio 2018


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