Conto corrente affidato e ripetizione di interessi anatocistici
Pubblicato il 16/07/18 00:00 [Doc.4961]
di Redazione IL CASO.it
Sentenza Corte d'Appello di Milano - ripetizione di interessi anatocistici
Segnalazione e massima a cura dell' Avv. Marco Campanella
In punto prescrizione, in caso di conto corrente pacificamente affidato, le rimesse dovranno considerarsi tutte di natura ripristinatoria, ove non sia dimostrato il limite dell'affidamento stesso.
Vi è quindi una presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse in c/c, che può essere vinta solo con la prova del contrario da parte di chi abbia interesse ad una diversa decorrenza del termine prescrizionale, cioè la Banca.
Alla luce del principio sopra indicato, è, dunque, onere della Banca provare - a fondamento dell'eccezione proposta, come imposto dalla norma generale di cui all' art.2697 c.c. - quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria, in quanto solo nei confronti di questi ultimi sarebbe decorso il termine di prescrizione.
Non incombe comunque sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l'onere di provarne la natura solutoria (provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) nel momento in cui ha ritenuto di eccepirne la prescrizione.
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