Sull’assegno cd. perequativo
Pubblicato il 18/05/15 23:41 [Doc.506]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura di Giuseppe Buffone
Segnalazione dell'Avv. Gianpaolo Di Pietto

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 11-15 maggio 2015 (Pres. est. E. Manfredini)
MANTENIMENTO DEI FIGLI – ASSEGNO CD. PEREQUATIVO - ASSEGNO INDIRETTO A CARICO DEL GENITORE CONVIVENTE CON I FIGLI, IN FAVORE DEI FIGLI STESSI PER IL TEMPO IN CUI SONO CON L’ALTRO GENITORE – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE
Nel caso di evidente disparità di condizioni economiche trai genitori, il genitore non convivente (genitore con il quale, dunque, i figli non convivono in modo prevalente), può comunque essere titolare di un limitato assegno di mantenimento indiretto per la prole, per il tempo in cui i fanciulli sono con lui (cd. assegno perequativo); assegno che può essere fissato dal giudice, in particolare, dove il genitore non convivente sia privo di occupazione.


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