
Omologazione e disciplina degli accantonamenti. Disciplina intermedia e legittimazione del commissario giudiziale a chiedere la risoluzione del concordato
Pubblicato il 19/05/15 06:29 [Doc.508]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bergamo, 12 febbraio 2015. Presidente, estensore Vitiello.
Concordato preventivo - Procedimento omologato in data anteriore alla riforma - Applicazione della disciplina intermedia - Legittimazione del commissario giudiziale a richiedere la risoluzione
Alla fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore di una delle discipline previgenti deve essere applicata la disciplina cd. intermedia, scaturita dal decreto legislativo n. 5 del 2006, nella vigenza della quale si deve ritenere sussistente la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere la risoluzione del concordato.
Concordato preventivo - Omologazione - Accantonamenti - Presupposti - Valutazione incidentale del giudice delegato - Criteri - Rilevanza dell'istruttoria esperita nella causa di merito promossa dal creditore disconosciuto
In linea generale, va rilevato che il tribunale, quando omologa un concordato, ha il potere di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi che il credito o i crediti contestati non siano esistenti, poiché, in caso contrario, sarebbe sufficiente qualunque pretesa da parte di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, per paralizzare lâesecuzione di un concordato che sia stato omologato. Ne consegue che lâaccantonamento va eseguito solo se vi sono fondate ragioni di ritenere che il credito non riconosciuto dagli organi della procedura possa cristallizzarsi in una successiva pronuncia (definitiva) di un giudice ordinario e tale valutazione incidentale in merito alla sussistenza del credito può senzâaltro essere sufficiente per decidere di non disporre lâaccantonamento o di revocarlo. Il criterio guida che deve, infatti, orientare detta valutazione incidentale è quello imperniato sulla necessità o sullâopportunità di unâattività istruttoria intesa ad accertare lâesistenza del credito contestato, quell'attività istruttoria che soltanto il giudice della causa ordinaria esperita dal creditore disconosciuto, o della causa potenzialmente esperibile da questâultimo, può svolgere, a differenza degli organi della procedura concordataria. Ciò significa che, qualora detta attività istruttoria non fosse necessaria, il giudice della procedura concorsuale è nelle condizioni di decidere di escludere eventuali accantonamenti, al momento dellâomologazione, ove sia convinto dellâassenza dei presupposti dei diritti di credito vantati da soggetti non compresi nello stato passivo elaborato dal commissario giudiziale.
(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)
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