Obbligatoria la RC Auto anche se il veicolo non circola
Pubblicato il 07/09/18 00:00 [Doc.5102]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Seconda direttiva 84/5/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione - Veicolo stazionato su un terreno privato - Diritto di regresso dell'organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

L'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l'organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un'azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand'anche detta persona non sia civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale tali danni si sono verificati.


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