Nel rito del lavoro l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi rende l'atto introduttivo nullo in modo insanabile
Pubblicato il 03/10/18 00:00 [Doc.5218]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sezione lavoro, 20.03.2018, Est. G. Dossi

Rito del lavoro - Ricorso - Diritto di difesa - Indeterminatezza petitum e causa petendi - Nullità

Rito del lavoro - Ricorso - Indeterminatezza petitum e causa petendi - Nullità - Insanabilità - Rinnovazione o integrazione del ricorso - Inapplicabilità

Rito del lavoro - Ricorso - Giusto processo - Oralità, concentrazione ed immediatezza - Ragionevole durata

Nel rito del lavoro, il ricorso è affetto da nullità insanabile qualora l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande risulti carente e contraddittoria, così da integrare indeterminatezza del petitum e della causa petendi pregiudicando, di conseguenza, il diritto di difesa delle parti convenute e precludendo al giudice l'esame del merito della controversia, ponendolo nell'impossibilità di comprendere linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori (Fabrizio Botta).

Nel rito del lavoro, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi non può essere sanata attraverso il meccanismo della rinnovazione o integrazione del ricorso ex art. 164, comma 5, c.p.c. (Fabrizio Botta).

Nel rito del lavoro, al fine del perseguimento del principio della ragionevole durata del processo e dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi atti introduttivi (Fabrizio Botta).


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