Rimborso dividendi già tassati nazionali o esteri
Pubblicato il 08/10/18 00:00 [Doc.5254]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
Nel caso in questione, considerata la dubbia compatibilità della normativa statale con il diritto Ue, sarebbe già stato necessario un rinvio pregiudiziale ai togati comunitari
La Corte di giustizia ha censurato parte della normativa francese in tema di rimborso dell'anticipo d'imposta - assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente - che non prende in considerazione l'imposizione sugli utili alla base di tali dividendi, subita da detta seconda società.
I fatti
Al centro della controversia, tra Repubblica francese e Commissione europea, vi era un presunto trattamento discriminatorio e sproporzionato, adottato dallo Stato nazionale, nei confronti delle società controllanti francesi che percepiscono dividendi da controllate straniere, per quanto riguarda il diritto al rimborso dell'imposta percepita, in violazione del diritto Ue.
In materia, vi era già stato un pronunciamento della Corte di giustizia (sentenza del 15/09/2011, resa nella causa C-310/2009), che aveva concluso, in sintesi, come segue:
gli articoli 49 e 63 del Tfue ostano a una normativa di uno Stato membro diretta all'eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, che consente a una società controllante di imputare sull'anticipo d'imposta, che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi versati dalle proprie controllate, il credito d'imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi, se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro
i principi di equivalenza e di effettività non ostano a che il rimborso a una società controllante delle somme, atto a garantire l'applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti dalle controllate di detta società stabilite in Francia e a quelli distribuiti dalle controllate della medesima società stabilite in altri Stati membri, ridistribuiti dalla società controllante, sia subordinato alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso.
La produzione di tali elementi, tuttavia, può essere richiesta solo a condizione che non risulti praticamente impossibile o eccessivamente difficile fornire la prova del pagamento dell'imposta da parte delle controllate stabilite in altri Stati membri.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato francese
Successivamente al pronunciamento della Corte richiamato, il Consiglio di Stato francese ha stabilito, quanto all'entità del rimborso sugli anticipi di imposta che:
nel caso in cui il dividendo ridistribuito a una società controllante francese da una delle sue controllate stabilita in un altro Stato membro non sia stato assoggettato a imposta a livello di quest'ultima società, l'imposta assolta dalla controllata di secondo livello che ha realizzato gli utili alla base dei dividendi distribuiti non deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell'anticipo da rimborsare alla società controllante
qualora una società distributrice sia stata assoggettata nello Stato membro a un'imposta effettiva con aliquota superiore alla normale aliquota dell'imposta francese, vale a dire il 33,33%, l'importo del credito d'imposta che le spetta deve essere limitato a un terzo dei dividendi da essa percepiti e ridistribuiti.
Per quanto attiene, inoltre, alle prove da fornire a sostegno di domande di rimborso, il richiamato Collegio ha constatato:
l'opponibilità delle dichiarazioni di anticipo d'imposta ai fini della determinazione dell'importo dei dividendi percepiti dalle controllate stabilite in un altro Stato membro
la necessità di disporre di tutti gli elementi atti a giustificare la fondatezza della domanda di rimborso per tutta la durata del procedimento, senza che la scadenza del termine legale di conservazione comporti l'esenzione da tale obbligo.
La fase precontenziosa
A seguito della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Commissione ha ricevuto varie denunce relative alle condizioni di rimborso degli anticipi d'imposta versati da società francesi che hanno ricevuto dividendi di origine estera.
Nonostante una lettera di diffida della Commissione, che riscontrava una possibile violazione del diritto dell'Unione, la Repubblica francese riteneva di contestare gli addebiti a essa rivolti.
La vertenza, pertanto, finiva avanti alla Corte di giustizia, che si trovava a scrutinare quattro motivi di ricorso.
La pronuncia della Corte
Il primo punto del ricorso concerne la pretesa violazione degli articoli 49 e 63 Tfue, a motivo della restrizione del diritto al rimborso dell'anticipo d'imposta risultante dalla mancata presa in considerazione dell'imposizione subita dalle controllate di secondo livello, stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese.
Da un'attenta analisi del sistema francese, coordinato con la giurisprudenza di riferimento, gli eurogiudici concordano con la prospettazione della Commissione.
La Corte di giustizia, in particolare, osserva che lo svantaggio fiscale di cui trattasi risulta dalla normativa fiscale francese.
Infatti, tale normativa assoggetta all'imposta, attraverso l'anticipo d'imposta, la ridistribuzione degli utili già tassati ma consente di eliminare tale doppia imposizione economica quando gli utili ridistribuiti sono stati inizialmente tassati in capo a una controllata di secondo livello residente.
Invece, tale medesima normativa assoggetta all'imposta la ridistribuzione degli utili provenienti inizialmente da una controllata di secondo livello non residente anche se tali utili sono già stati tassati nello Stato membro in cui tale controllata di secondo livello è stabilita, senza tuttavia consentire la presa in considerazione di tale ultima imposizione al fine di eliminare la doppia imposizione economica risultante dalla normativa francese.
Tuttavia, inferiscono i togati comunitari, la Repubblica francese era tenuta, per porre fine al trattamento discriminatorio così contestato nell'applicazione di detto meccanismo fiscale diretto alla prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti, a prendere in considerazione l'imposizione precedentemente subita dagli utili distribuiti risultanti dall'esercizio della potestà tributaria dello Stato membro di origine dei dividendi, nei limiti della propria potestà tributaria.
La prova del rimborso dell'anticipo di imposta
Il Collegio di Lussemburgo passa, poi, a esaminare il secondo motivo di ricorso, attinente il carattere sproporzionato o meno dei requisiti stabiliti in materia di prova per fondare il diritto al rimborso dell'anticipo d'imposta illegittimamente percepito.
Sulla base delle osservazioni a essa sottoposte dalla Commissione, la Corte di giustizia ritiene che la ricorrente non abbia soddisfatto il requisito probatorio al fine di dimostrare la sproporzione lamentata.
Quanto, poi, al requisito della produzione delle dichiarazioni di anticipo di imposta, la Corte entra nel merito, ritenendo che la Repubblica francese abbia fornito la prova del fatto che i moduli di dichiarazione di detti anticipi d'imposta richiedano la menzione delle distribuzioni di dividendi provenienti da controllate estere.
Infine - quanto all'ultima parte del secondo motivo di ricorso - la Corte dissente dalle doglianze espresse dalla Commissione, riscontrando che l'obbligo di presentare elementi atti a giustificare la fondatezza di una domanda di rimborso, nell'ambito di un procedimento di reclamo, non possa essere costitutivo di una violazione del principio di effettività, purché tale obbligo non copra un periodo significativamente più lungo rispetto alla durata legale di conservazione dei documenti amministrativi e contabili.
Il tetto all'importo rimborsabile
I togati comunitari passano, quindi, a esaminare il terzo motivo di ricorso, afferente il limite massimo dell'importo rimborsabile a titolo di anticipo d'imposta illegittimamente percepito, fissato a un terzo dell'ammontare dei dividendi distribuiti.
Nel rigettare anche questa doglianza, gli eurogiudici riscontrano, tra l'altro, che uno Stato membro non può essere tenuto a concedere un credito d'imposta - a titolo dell'imposizione che hanno subito, in un altro Stato membro, gli utili distribuiti - che superi l'importo d'imposta risultante dall'applicazione della propria normativa tributaria.
Opportunità del rinvio pregiudiziale
Infine, la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso - di natura eminentemente procedurale - concordando con la prospettazione della Commissione, per cui il Consiglio di Stato aveva omesso di adire in via pregiudiziale i togati comunitari nel caso in questione, nonostante vi fosse un possibile contrasto della normativa nazionale con il diritto Ue.
Le conclusioni della Corte
Questi, in conclusione, i cardini del deliberato della Corte, respinto nel resto rispetto ai punti che seguono:
la Repubblica francese, avendo rifiutato di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell'anticipo d'imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l'imposizione sugli utili alla base di tali dividendi subita da detta seconda società, sebbene il meccanismo nazionale di prevenzione della doppia imposizione economica consenta, nel caso di una catena di partecipazione prettamente interna, di neutralizzare l'imposizione a cui sono stati assoggettati i dividendi distribuiti da una società a ogni livello di tale catena di partecipazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 Tfue
poiché il Consiglio di Stato francese ha omesso di adire la Corte di giustizia, ai sensi del procedimento di cui all'articolo 267, terzo comma, Tfue, al fine di stabilire se occorresse rifiutare di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell'anticipo d'imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l'imposizione subita da tale seconda società sugli utili alla base di detti dividendi, sebbene l'interpretazione da esso accolta delle disposizioni del diritto dell'Unione, non s'imponesse con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 267, terzo comma, Tfue.
Fonte:
Data della sentenza
4 ottobre 2018
Numero della causa
Causa C-416/2017
Nome delle parti
Commissione europea
contro
Repubblica francese
Martino Verrengia
pubblicato Giovedì 4 Ottobre 2018
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