Dichiarazione di fallimento e omessa notifica all'imprenditore del rinvio
Pubblicato il 11/10/18 00:00 [Doc.5272]
di Redazione IL CASO.it


Procedimenti ex art. 15 l. fall. - Introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007 - Rinvio dell'udienza di comparizione - Omessa notifica all'imprenditore - Nullità dell'intero procedimento - Sussiste - Fondamento.

Nei procedimenti di cui all'art. 15 l. fall., introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, qualora il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per procedere all'istruttoria prefallimentare, e la fissata udienza sia stata rinviata d'ufficio senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, deve essere data comunicazione della nuova udienza all'imprenditore, a pena di nullità dell'intero procedimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp. att., c.p.c. - in virtù del quale, se il giudice istruttore non celebra udienza nel giorno fissato, essa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva - poiché la disposizione non può trovare applicazione nel procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, in quanto caratterizzato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connotano e della sua natura inquisitoria.


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