Giustizia: le novità in arrivo con il DEF
Pubblicato il 09/10/18 08:47 [Doc.5276]
di Redazione IL CASO.it


Giustizia (pag. 80 del documento allegato)

Negli ultimi anni è stato gradualmente eroso il consistente arretrato dei procedimenti civili pendenti e, per quanto riguarda la giustizia civile, nel 2017 è proseguito il trend positivo della diminuzione dei procedimenti civili pendenti: dai 3.801.255 di fine 2016 si è passati ai 3.628.936 del 2017, con calo del 4,5 per cento.
Tuttavia, i tempi necessari per risolvere cause civili rimangono tra i più elevati dell'UE, in tutte le fasi del processo. Il permanere delle criticità dovute alla durata dei processi (ultra-annuale in Cassazione, ultra-biennale in Appello e ultra-triennale in Tribunale) induce la necessità di programmare interventi normativi idonei a garantire una più celere definizione delle controversie e una più significativa riduzione delle pendenze.
Il Governo metterà in campo molteplici azioni, sia in campo penale sia civile, accompagnate da investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico per magistrati e personale amministrativo. Verrà inoltre potenziato il processo telematico: a tal fine sono già in corso di svolgimento le relative gare per lo sviluppo dei sistemi dell'area civile e penale e per l'assistenza.
Le evidenze statistiche e le esperienze comparate, valutate in funzione della stretta connessione esistente tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile, suggeriscono di intervenire sul rito del processo civile tratteggiando un unico rito semplificato conformato ai princìpi del case management e di proporzionalità, con i quali risulta incompatibile un sistema processuale contrassegnato dalla predeterminazione legale dei poteri delle parti e del giudice. Muovendo da questo presupposto, l'intervento si propone di affrontare i seguenti punti: i) l'eliminazione dell'atto di citazione e la sua sostituzione con il ricorso; ii) una riduzione dei termini di comparizione; iii) l'introduzione di un regime di preclusioni istruttorie già negli atti introduttivi; iv) una rimodulazione della fase decisoria.
L'attuazione delle misure descritte risponderebbe alla fondamentale esigenza di garantire una giustizia sicuramente più efficiente, nel solco delle richieste derivanti dalle rilevazioni internazionali e, in particolare, dal rapporto Doing Business della Banca Mondiale. In ambito penale sarà necessario un intervento strutturale per ridurre il numero di procedimenti caduti in prescrizione, attualmente in crescita. Alcuni dati aiutano a comprendere meglio la portata della questione e la necessità di un intervento strutturale tale da riportarne le dimensioni a livelli accettabili per i cittadini. Nell'anno 2017 i procedimenti prescritti sono stati 125.551, dei quali il 25,8 per cento in grado di appello, con un'incidenza del 9,4 per cento sul totale dei procedimenti, in crescita rispetto al 2016 con un dato dell'8,7 nel 2016.
L'abnorme quantitativo di procedimenti per i quali è intervenuta la prescrizione si è tradotto in un incentivo a difendersi, non solo nel merito del processo, bensì attraverso la strada della decorrenza dei termini previsti, come legittimamente consentito dalla normativa in questione.
La ricerca della verità e l'esigenza di giustizia devono essere tutelate dall'uso pretestuoso di un istituto che, pur avendo una funzione originaria nobile, quale quella di garanzia dell'effettivo diritto all'oblio del cittadino rispetto a comportamenti risalenti nel tempo e di realizzazione di un principio di economia dei sistemi giudiziari, non può, però, prestarsi a vero e proprio scudo di comportamenti criminosi e di condotte che provocano un elevato allarme sociale.
Una riforma seria ed equilibrata della prescrizione rappresenta una priorità per incrementare il grado di fiducia con cui i cittadini si rivolgono all'istituzione giudiziaria.
Al contempo, tale esigenza è correlata alla necessità di garantire il rispetto del canone costituzionale della durata ragionevole del processo, come previsto dalla Costituzione e della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Tale finalità mira, quindi, a far sì che la responsabilità di far durare i processi per un tempo ragionevole non debba pesare sui cittadini coinvolti in vicende giudiziarie né ricadere sui familiari delle vittime e sulle persone offese dal reato. L'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo penale deve essere supportato in primis attraverso un adeguato investimento in risorse umane e materiali.
A questi obiettivi si affianca la necessità assolutamente prioritaria di varare un'efficace normativa anticorruzione, che coinvolga sia la dimensione investigativa - per facilitare l'emersione delle fattispecie criminose - sia la definizione giuridica e processuale del fenomeno corruttivo, che pregiudica gravemente il buon andamento della Pubblica Amministrazione, dell'economia, della libera concorrenza e dell'affidamento dei mercati.
Il Governo ha recentemente varato un Disegno di Legge per il contrasto della corruzione (D.d.L. 'Spazzacorrotti'), in cui si rivedono istituti quali la pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione e l'incapacità a contrattare con essa in presenza di tali reati. Tale strumento, il cosiddetto 'DASPO' per i corrotti e i corruttori, è accompagnato da una razionalizzazione complessiva delle cornici sanzionatorie e delle fattispecie come, rispettivamente, per la corruzione per l'esercizio della funzione e del traffico di influenze illecite. Altre innovazioni in questo ambito riguardano l'estensione di tecniche investigative speciali anche in riferimento ai delitti di corruzione e l'assoggettamento al regime penitenziario 4-bis dei condannati in via definitiva per corruzione.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione (D.d.L.' Spazzacorrotti')
Allo stato attuale i reati di corruzione, pur perseguiti attraverso numerose previsioni legislative, risultano mitigati a causa di alcuni istituti che attenuano la portata delle sanzioni. È necessario invece andare verso un sistema che tenda ad equiparare la corruzione ai reati più gravi, quali quelli di mafia, e che riduca o elimini del tutto il fenomeno corruttivo nella Pubblica Amministrazione. Diversi sono i casi in cui il reato di corruzione non è adeguatamente perseguito. La prima parte del Disegno di Legge, in particolare, apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ed è finalizzato a potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il disegno di legge prevede:
• il divieto di accesso potenziato (cd. 'Daspo') ad appalti e pubblici uffici per chi viene condannato in via definitiva per corruzione, anche nei casi considerati meno gravi; per condanne fino a due anni l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto a contrarre con la PA possono durare da 5 a 7 anni;
• l'interdizione a vita (Daspo) dai pubblici uffici per coloro che sono stati condannati ad oltre 2 anni di reclusione;
• l'allontanamento dai pubblici uffici anche se si ottengono la sospensione condizionale (o patteggiamento) e la riabilitazione. In quest'ultimo caso gli effetti del Daspo cessano solo dopo 12 anni dalla riabilitazione (che è comunque concessa non prima di 3 anni dall'espiazione della pena e sempre in caso di buona condotta);
• l'introduzione dell'agente sotto copertura nelle operazioni di polizia anche per i reati conto la P.A. (come previsto dalla Convenzione Onu del 2003);
• agevolazioni a chi collabora con gli inquirenti, ma solo in presenza di determinate condizioni (confessione spontanea su fatti non già oggetto d'indagine e comunque entro 6 mesi dalla commissione del reato; le informazioni rese ai magistrati devono essere davvero utili alle indagini e deve essere esclusa la premeditazione; restituzione del denaro illecitamente percepito);
• la confisca del denaro e dei beni permane anche in caso di prescrizione oltre il primo grado o in caso di amnistia; • una sola legge per punire chi vende 'influenze', vere o inventate. Il 'millantato credito' viene assorbito dal reato di 'traffico illecito di influenze', delitto che punisce sia chi vende, sia chi acquista influenze vere e false;
• la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione all'estero;
• l'assoggettamento a sanzioni economiche più alte per i funzionari pubblici e i privati condannati. La somma sarà proporzionata alla gravità del reato commesso e, comunque, mai inferiore a 10.000 euro;
• l'inasprimento di pena (reclusione da 3 a 8 anni) per chi corrompe e si lascia corrompere nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
A tutela della libera concorrenza e del mercato, in caso di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, non sarà più necessaria la querela da parte della vittima in quanto i magistrati potranno avviare autonomamente le indagini. Inoltre anche in caso di appropriazione indebita aggravata il colpevole sarà indagato d'ufficio, senza che sia necessaria denuncia da parte della vittima.
Vi è poi una seconda parte del testo che reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione.

Centrale è anche il tema del diritto fallimentare, dove continua ad essere necessaria una riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, anche in considerazione delle ricadute economiche sul piano dell'efficienza del sistema Paese, rispetto al quale rivestono un ruolo significativo sia le percezioni degli investitori esteri, sia le valutazioni compiute dagli organismi internazionali.
Tale esigenza si armonizza con quella di assicurare linearità ad un sistema divenuto nel tempo troppo farraginoso, in modo da evitare interventi frazionati che, da un lato, determinano un accentuato scarto tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate e, dall'altro lato, generano incertezze applicative. In questa prospettiva si apporteranno delle modifiche al lavoro svolto dalla Commissione Rordorf per realizzare un quadro normativo unitario, nel quale siano ben delineati i principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza.
Infine si dovrà intervenire anche per migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, con l'obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione rieducativa sancita dalla Costituzione. Funzionale all'esigenza di assicurare un apprezzabile grado di sicurezza e dignitose condizioni di permanenza all'interno degli istituti detentivi è anche il tema della dotazione organica della Polizia penitenziaria. A tal fine sarà necessario un rafforzamento e un riequilibrio nella distribuzione del personale del Corpo di Polizia.


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