La nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust non travolge l'intero contratto
Pubblicato il 10/10/18 08:09 [Doc.5284]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Piero Cecchinato

Contratti di garanzia - Fideiussione - Clausole anticoncorrenziali - Modello ABI - Censura di Banca d'Italia - Contrarietà alla normativa antitrust - Nullità - Limiti

La nullità della fideiussione stipulata conformemente al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 perché ritenuto anticoncorrenziale, non può che considerarsi parziale e, quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che - in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 cod. civ. - il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né l'opponente che ha prestato fideiussione ha allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare i negozi in questione.


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