Sulla riassunzione del processo attuato con modalità cartacea anziché telematica
Pubblicato il 12/10/18 07:16 [Doc.5288]
di Redazione IL CASO.it


Processo civile - Riassunzione - Modalità - Cartacea o telematica - Contrasto giurisprudenziale - Conservazione dell'efficacia - Garanzia del diritto di difesa

In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla validità dell'atto di riassunzione depositato in forma cartacea, è ragionevole accogliere una tesi conservativa dell'efficacia processuale del medesimo, che garantisca la piena esplicazione del diritto di difesa e non precluda l'accesso alla giustizia.



Tribunale di Civitavecchia, ordinanza del 21.9.2018. Giudice Marasca

Il Giudice dott. Massimo Marasca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
l'eccezione di estinzione per omessa tempestiva riassunzione del processo con modalità telematiche non è allo stato idonea a definire il giudizio. Sulla questione vi è contrasto in giurisprudenza tra coloro che sostengono per l'inammissibilità del deposito della comparsa di riassunzione in forma analogica, coloro che, invece, sostengono che il deposito cartaceo sia ammissibile nelle ipotesi di riassunzione ex art. 50 c.p.c. (non essendo un atto endo processuale in senso stretto come la comparsa in riassunzione davanti allo stesso giudice, ma atteggiandosi come un atto di impulso che introduce il giudizio davanti ad altro giudice- dove le parti non sono materialmente costituite- sebbene in continuazione del pregresso processo; d'altronde si ha una nuova iscrizione a molo v. Cass 25944/13 e conseguente contributo unificato v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8912 del 11/04/2018; è possibile articolare domande nuove v. cass Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014; va dichiarata la contumacia quando sussistono i presupposti v. cass. 21344/10 e Cass19030/08) e coloro che ragionano in termini di strumentalità delle forme, raggiungimento dello scopo e rispetto del contraddittorio ex art. 121, 156 c.p.c. ( in sostanza il deposito cartaceo della riassunzione ex art. 50 c.p.c. si atteggerebbe a mera irregolarità; peraltro, siffatta impostazione è stata autorevolmente sostenuta dalla Cassazione nell'ipotesi inversa: quella in cui è depositato un atto telematico in luogo di quello cartaceo v.
Cass. 9772-2016). In pendenza di contrasto giurisprudenziale è ragionevole accogliere una tesi conservativa dell'efficacia processuale dell'atto depositato nella forma cartacea in luogo di quella telematica, che garantisca la piena esplicazione del diritto di difesa e non precluda l'accesso alla giustizia, garanzie, queste, espressione di principi costituzionali ed euro-unitari informatori dell'interpretazione delle regole processuali (Cass. SS.UU 22438 del 2018).
Le parti hanno chiesto i termini 183 c.p.c.

P.Q.M.
1. Assegna i termini 183 c.p.c. omissis


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