Fallimento, riparto a favore del professionista e modalità di fatturazione
Pubblicato il 26/02/14 00:00 [Doc.53]
di Redazione IL CASO.it
Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 aprile 2008, n. 127/E
...Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se lâimporto liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore allâammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dellâIVA, il professionista al momento dellâemissione della fattura ridurrà proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. Non appare condivisibile, invece, la soluzione prospettata dallâistante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto)....
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