Opposizione all'esecuzione, sospensione dei termini e domanda riconvenzionale
Pubblicato il 26/10/18 00:00 [Doc.5348]
di Redazione IL CASO.it
Opposizione all'esecuzione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità - Esclusione - Prosecuzione del giudizio quanto alla domanda riconvenzionale - Operatività della sospensione - Sussistenza.
Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.
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