L'azione di responsabilità individuale promossa dal socio ex art. 2476, comma 6, c.c.
Pubblicato il 23/10/18 08:00 [Doc.5353]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, sentenza, 22 ottobre 2018, n. 20164 Rel. Margherita Libri.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità individuale del socio - Natura aquiliana - Onere della prova.

L'azione individuale di responsabilità disciplinata dall'art. 2476, comma 6, c.c. spettante al socio per il risarcimento dei danni a esso derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana, con la conseguenza che incombe sul socio attore l'onere di provare a) la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità individuale del socio - Danni risarcibili - Danni immediati e diretti.

L'azione individuale di responsabilità disciplinata dall'art. 2476, comma 6, c.c. spettante al socio o ai terzi presuppone che i danni reclamati non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità individuale del socio - Danni risarcibili - Diminuzione di valore della quota - Irrilevanza.

Nell'ambito dell'azione individuale di responsabilità disciplinata dall'art. 2476, comma 6, c.c. e spettante al socio è irrilevante il riferimento alla diminuzione del valore della quota di partecipazione dovuta a una condotta posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri di gestione, non costituendo danno diretto del singolo socio poiché la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità individuale del socio - Omessa convocazione dell'assemblea - Irrilevanza.

L'omessa convocazione dell'assemblea richiesta dal socio titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della società a responsabilità limitata non è in sé stessa idonea a cagionare un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio tutelabile con l'azione individuale di responsabilità disciplinata dall'art. 2476, comma 6, c.c. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata).


© Riproduzione Riservata