Trascrizione nei registri immobiliari della domanda giudiziale di accertamento dell'usucapione
Pubblicato il 25/10/18 05:59 [Doc.5362]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Roberta Beretta ed Andrea Gorgoni
Reclamo ai sensi dell'art. 2674 bis codice civile avverso la riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione ai sensi dell'art. 2653 codice civile della domanda giudiziale avente ad oggetto beni immobili - accoglimento - trascrivibilità.
La domanda giudiziale di accertamento dell'avvenuta usucapione di beni immobili può essere trascritta nei registri immobiliari, non presentando l'istituto dell'usucapione profili intrinseci che appalesino un antagonismo logico rispetto alla trascrivibilità, la quale garantisce anzi l'operatività della regola generale della opponibilità della sentenza avverso i successori a titolo particolare del diritto controverso, ai cui fini la trascrizione della domanda (anteriormente a quella dell'atto di acquisto derivativo) si profila come esigenza ineludibile.
Tale formalità, infatti, consente all'usucapiente di utilizzare la stessa nei confronti dei successori a titolo particolare del diritto controverso, senza che l'omissione della detta trascrizione possa incidere pregiudizialmente il piano sostanziale inficiando la portata della fattispecie acquisitiva, la quale, secondo una logica sostanziale, conserva impregiudicata ed intatta la propria tenuta.
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