
Cause riunite o trattate unitariamente: il fallimento di una delle parti non ha effetti interruttivi per le altre
Pubblicato il 02/11/18 00:00 [Doc.5387]
di Redazione IL CASO.it
Processo civile - Cause connesse - Riunione dei procedimenti o trattazione unitaria - Fallimento di una delle parti - Interruzione dell'intero processo - Esclusione - Necessità di separazione del processo interrotto dagli altri - Esclusione
Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo a una delle parti di una o più delle cause connesse opera, di regola, solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, nel qual caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente.
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Giudice
omissis
ORDINANZA
-rilevato che a verbale dell'udienza sopra indicata è comparso unicamente il difensore della parte convenuta opposta, insistendo per:
la declaratoria di interruzione del processo nei soli confronti della S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza n . e per la prosecuzione del processo nei confronti delle sig.re e ;
per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n.3) c.p.c. (ammissione CTU contabile);
-ritenuto che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo a una delle parti di una o più delle cause connesse opera, di regola, solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, nel qual caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 21/11/2016, n. 23632 in Guida al diritto 2017, 8, 80; Cass. civile, Sezioni Unite, 05/07/2007, n. 15142 in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8);
-ritenuto, pertanto, che il sopravvenuto fallimento della predetta società impone la dichiarazione di
interruzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra la società stessa e l'attuale parte convenuta opposta e la prosecuzione del processo tra le altri parti (cfr. in tal senso anche Tribunale di Torino, Ordinanza 01.03.2016, Giudice dr.ssa MASSINO, in www.exparte creditoris.it);
-ritenuto di dover fissare udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce delle condivisibili difese proposte dalla parte convenuta opposta nei propri atti;
P.Q.M.
D I C H I A R A
l'interruzione del processo nei confronti della sola parte attrice opponente società S.r.l. in liquidazione.
F I S S A
udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé in data mercoledì 09 gennaio 2019 ore 10,10 (nell'ufficio del dott. DI CAPUA n. 41512 - Scala A - piano 4°).
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 04/06/2018
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Depositata in data 04/06/2018
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